Abrogazione tacita della contribuzione statale ai rinnovi CCNL autoferrotranvieri per le Regioni a statuto ordinario (Cass. civ. Sez. 1 n. 22332 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di contribuzione per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali degli autoferrotranvieri, previsto dal d.l. n. 355/2003, dal d.l. n. 16/2005 e dalla legge n. 296/2006, deve ritenersi superato per le Regioni a statuto ordinario dall’art. 1, commi 295 e ss., della legge n. 244/2007 e, successivamente, dall’art. 16-bis del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. Tale ultima disposizione ha istituito, a decorrere dal 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, unificando tutte le forme di finanziamento statale. Ne consegue che le risorse erogate alle Regioni a statuto ordinario sono attribuite senza specifici vincoli di destinazione, essendo devolute al servizio del trasporto pubblico locale complessivamente considerato. La mancata formale abrogazione delle disposizioni precedenti non impedisce di ravvisare un’ipotesi di abrogazione tacita per incompatibilità, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi. La relativa disciplina è applicabile anche alle annualità successive al 2013, come quella del 2016.

Il Fatto

Una società esercente attività di trasporto pubblico locale (SATAM s.r.l.) aveva richiesto alla Regione Abruzzo, per l’anno 2016, la rifusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del settore autoferrotranvieri, siglati tra il 2003 e il 2009, sulla base della normativa statale di settore. A seguito del decreto di ingiunzione emesso dal Tribunale di L’Aquila su ricorso della società, la Regione aveva proposto opposizione, chiedendo la revoca del provvedimento. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato l’ingiunzione. La Corte d’appello di L’Aquila, invece, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’opposizione e condannato la Regione al pagamento della somma richiesta, ritenendo ancora vigente il sistema di finanziamento specifico per i rinnovi contrattuali. Avverso tale sentenza la Regione ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione, ravvisando un’erronea interpretazione del quadro normativo da parte del giudice d’appello. In particolare, ha ricostruito l’evoluzione della disciplina: l’art. 1, comma 297, della legge n. 244/2007 aveva previsto che la compartecipazione delle Regioni al gettito dei tributi erariali sostituisse e integrasse, a decorrere dal 2011, le risorse statali specificamente destinate ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale.

Successivamente, l’art. 16-bis, comma 2, del d.l. n. 95/2012 ha abrogato i commi da 295 a 299 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 e ha istituito un Fondo nazionale unico per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario. Sul punto, la Corte ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 5804 del 2019) e una propria recente pronuncia, l’ordinanza n. 21054 del 2025, secondo cui il legislatore ha unificato tutte le forme di finanziamento statale, rendendo impossibile dettagliare le risorse per specifici sotto-costi.

La Corte ha quindi escluso che possa parlarsi di una persistente vigenza delle disposizioni sul finanziamento diretto dei rinnovi contrattuali. La mancata abrogazione formale delle norme precedenti non è ostativa, in quanto l’incompatibilità tra i diversi sistemi di finanziamento è palese e determina un’abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 delle preleggi.

Né può essere valorizzato il richiamo al comma 8 dell’art. 16-bis del d.l. n. 95/2012, che vieta di destinare le risorse del Fondo nazionale a finalità diverse da quelle del trasporto pubblico locale: tale vincolo, ha precisato la Corte, opera con riferimento al settore complessivamente considerato e non già ai rinnovi contrattuali, che non vengono in alcun modo menzionati. Le somme erogate alle Regioni sono quindi un trasferimento omnicomprensivo, privo di specifici vincoli di destinazione, la cui allocazione alle diverse voci di costo rientra nella discrezionalità dell’amministrazione regionale.

La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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