Ricettazione di arma clandestina e ingente quantità ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 6 n. 299 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e reiterazione, il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze in fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito. In tema di armi, la detenzione di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, chiaramente finalizzata ad impedire l’identificazione dell’arma, dimostra, in mancanza di elementi contrari, la consapevolezza della provenienza illecita. L’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per la sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma la valutazione discrezionale del giudice di merito quando tale limite sia superato. La motivazione della sentenza di primo grado, in caso di c.d. doppia conforme, può integrare quella della pronuncia di appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina aveva confermato la condanna dell’imputato per illecita detenzione di due pistole prive di matricola e di numerose cartucce, per ricettazione delle stesse armi e per detenzione a fini di spaccio di una ingente quantità di sostanza stupefacente (360 panetti di hashish). L’imputato era stato trovato alla guida di un’autovettura all’interno della quale erano occultate le armi e la droga.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: vizio di motivazione in relazione alla detenzione delle armi, deducendone il carattere occasionale; violazione di legge per mancato assorbimento della detenzione nel porto d’armi; vizio di motivazione in relazione alla ricettazione, per la mancata prova della consapevolezza della presenza delle armi; vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’ingente quantità; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente rilevato che i motivi primo, terzo e quarto erano reiterativi, declinati in fatto e generici, non confrontandosi con l’effettiva motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte ha osservato che la sentenza di appello aveva correttamente valorizzato la circostanza che l’imputato fosse stato trovato da solo nell’auto in cui erano nascoste le armi, e che il giudice di primo grado aveva già chiarito i segni di nervosismo e insofferenza mostrati durante la perquisizione.
Quanto alla ricettazione, la Corte ha richiamato il pacifico orientamento di legittimità per cui il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto, atteso che l’abrasione della matricola dimostra la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma, salvo prova contraria. Ha inoltre precisato che la mancata risposta alle deduzioni sul difetto di dolo era giustificata dal fatto che tali questioni non erano state sollevate in appello, risultando pertanto nuove e manifestamente infondate.
Sull’aggravante dell’ingente quantità, la Corte ha richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 36258 del 24/05/2012, secondo cui il limite quantitativo di 2.000 volte il valore-soglia non determina automaticamente la sussistenza dell’aggravante, ma nel caso di specie la consulenza tecnica aveva dimostrato che il principio attivo contenuto nell’hashish era ampiamente superiore a tale limite, né erano emersi fattori che potessero compensare l’accresciuto disvalore della condotta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che all’imputato era stata contestata la sola detenzione di armi e cartucce, e non il porto, escludendo ogni profilo di bis in idem.
Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato che le deduzioni difensive non si erano confrontate con la motivazione del giudice di primo grado, che aveva giustificato la pena con la «straordinaria gravità della condotta» e l’«inserimento dell’imputato in allarmanti circuiti criminali». Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.