Falso ideologico: i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. 6 n. 295 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando le censure, pur formalmente dedotte come violazione di legge, si risolvono in una mera richiesta di rilettura del materiale probatorio, non essendo consentito al giudice di legittimità offrire una diversa ricostruzione del fatto, seppure più plausibile. La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati e la graduazione delle circostanze attenuanti generiche rientrano nelle prerogative esclusive del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità solo per illogicità manifesta o omessa valutazione di circostanze dirimenti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Milano per i reati di falso materiale e falso ideologico, per avere contraffatto, o concorso nella contraffazione di, un certificato medico attestante l’esito positivo al test antigenico Covid, e per averlo poi prodotto in udienza al fine di ottenere il rinvio del processo penale in cui era imputato per legittimo impedimento. La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna.
Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., per non avere la Corte di merito ritenuto credibile l’assunzione di responsabilità esclusiva da parte della coimputata, e la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., per non avere concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, data la partecipazione marginale del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come la sentenza impugnata avesse ricostruito la vicenda in modo logico e congruo, valorizzando, ai fini del coinvolgimento del ricorrente, sia le modalità e i tempi della dichiarazione della coimputata, sia l’interesse concreto e attuale dell’imputato a munirsi di una certificazione falsa, essendo egli parte di un altro procedimento penale per il quale aveva chiesto il rinvio per motivi di salute.
Quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato come le censure difensive fossero volte a fornire una versione alternativa dei fatti, piuttosto che a denunciare vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Il sindacato di legittimità, ha ricordato la Sesta Sezione, non può estendersi a una rilettura del materiale probatorio, essendo consentito solo di verificare che il percorso motivazionale non sia affetto da violazione di legge, incongruenze, illogicità manifeste o omessa valutazione di circostanze fattuali dirimenti.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha osservato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche era già stata operata dal Tribunale, che le aveva giudicate equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale. Tale valutazione, rientrando nelle prerogative esclusive del giudice di merito, non poteva essere superata dalla prospettazione difensiva del ruolo “marginale” del ricorrente, smentito dalla ricostruzione fattuale che lo indicava come uno dei principali artefici della falsificazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi la sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in linea con il principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso