Aggravamento fino alla domanda amministrativa: insensibilità del giudizio pensionistico alle sopravvenienze (Corte dei Conti Sez. I App. n. 119 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti è, per espressa previsione dell’art. 21, comma 1, disp. att. c.g.c., insensibile alla regola dell’art. 149 disp. att. c.p.c., sicché il giudice non può valutare aggravamenti o nuove infermità sopravvenuti nel corso del procedimento amministrativo o di quello giudiziario, essendo il controllo giurisdizionale condizionato alla previa valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione (pregiudiziale amministrativa ex art. 153, lett. b, c.g.c.). Tale preclusione non opera, invece, quando l’aggravamento sia il prodotto della fisiologica e lenta progressione della patologia già riconosciuta e dedotta in sede amministrativa, senza introduzione di nuove patologie o fatti radicalmente nuovi. In questa evenienza, la decorrenza del miglior trattamento pensionistico può essere legittimamente ancorata alla data in cui la progressione si è manifestata in modo obiettivo e documentato, purché ricompresa nel perimetro della patologia originaria.

Il Fatto

Il titolare di una pensione di guerra vitalizia di prima categoria – Tabella C dal 1/5/1983 per infermità dipendenti da fatto di guerra – presentava in data 14/10/2019 istanza di aggravamento dell’invalidità. Con determinazione del 1/3/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze rigettava l’istanza. Il ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, che, in aderenza al parere del CML, accoglieva il ricorso riconoscendo l’aggravamento dell’infermità a decorrere dall’11/1/2022, data della certificazione ortopedica che documentava l’impossibilità di deambulazione autonoma e l’intolleranza alla protesi. Il MEF proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 24 d.P.R. n. 915/1978 e degli artt. 153, lett. b, e 21 disp. att. c.g.c., assumendo che il primo giudice avesse valorizzato aggravamenti sopravvenuti alla domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha preliminarmente chiarito che nessuna contestazione riguardava il corretto innesco del giudizio di appello, promosso dopo il decesso dell’appellato, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che stabilizza la posizione del difensore nelle fasi successive alla morte della parte.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la speciale architettura del giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, evidenziando come l’art. 21, comma 1, disp. att. c.g.c. escluda espressamente l’applicabilità dell’art. 149 disp. att. c.p.c., che invece impone al giudice delle controversie in materia di invalidità pensionabile di valutare anche l’aggravamento della malattia e le infermità sopravvenute nel corso del procedimento. Tale scelta legislativa – già presente nell’art. 71 del r.d. 1238/1933 e ribadita dall’art. 153, lett. b, c.g.c. – si fonda sulla necessaria pregiudiziale amministrativa: il controllo della Corte è condizionato all’intervenuta conclusione dell’istruttoria in sede amministrativa, sicché il giudice contabile valuta l’assetto per come metabolizzato dall’intervento dell’amministrazione.

Tuttavia, nella vicenda in esame, la Corte ha ritenuto che il primo giudice non avesse travalicato tale preclusione. L’aggravamento riconosciuto non riguardava uno sviluppo patologico successivo alla domanda, ma la stessa infermità già dedotta in sede amministrativa, che risultava conclamata già al momento dell’istanza: l’amputazione della coscia destra al terzo medio, l’intolleranza dell’ausilio protesico per i dolori diffusi sul moncone e le patologie artrosiche avevano reso impossibile la deambulazione autonoma già allora. Il quadro patologico, pur nella sua progressione, era già all’epoca conclamato e non introduceva patologie nuove rispetto a quelle originariamente riconosciute come dipendenti da fatto di guerra.

L’unica anomalia rilevata dalla Corte è che la decorrenza del miglior trattamento pensionistico sia stata ancorata alla data di una certificazione successiva (11/1/2022), anziché al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, come previsto dall’art. 24, comma 6, d.P.R. 915/1978. Tale aspetto, però, non era stato censurato con il motivo di appello ed è pertanto divenuto non sindacabile in sede di gravame. L’appello è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese del grado, attesa la particolare difficoltà di valutazione del certificato medico del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *