Corruzione per atto d’ufficio: il dPR 62/2013 non scrimina regalie (Cass. pen. Sez. 6 n. 1620 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. la dazione di somme di denaro, ancorché di modico valore, effettuata a un incaricato di pubblico servizio quale corrispettivo per il compimento di un atto del suo ufficio. L’art. 4, d.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non ha efficacia scriminante, attenendo a un ambito disciplinare e deontologico distinto da quello penale: la norma vieta, “indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato”, l’accettazione di regalie anche di modico valore correlate all’esercizio delle funzioni. La rilevanza del valore del dono può assumere rilievo solo sul piano probatorio, quale indizio della sussistenza del necessario nesso sinallagmatico tra dazione e atto d’ufficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di due dipendenti di un’agenzia di onoranze funebri. Agli imputati era contestato il reato di cui all’art. 318 cod. pen. per aver corrisposto, in due occasioni, una somma di denaro a un operatore obitoriale, incaricato di pubblico servizio, affinché provvedesse alla vestizione di due salme, attività rientrante nelle sue mansioni, in un periodo di ingravescenza della pandemia da Covid-19.
Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare, si contestava la ricostruzione dell’accordo corruttivo, l’attribuzione all’imputato di un ruolo attivo nella dazione e l’omessa applicazione dell’art. 4, d.P.R. n. 62/2013, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto operare come scriminante per le regalie di modico valore.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito. La sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado in un’ipotesi di “doppia conforme”, aveva motivatamente accertato la sussistenza dell’accordo corruttivo, desumibile dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, e l’interesse degli imputati a ottenere una vestizione più celere e accurata delle salme, in un contesto emergenziale.
Quanto al merito della questione giuridica, la Corte ha ricordato che l’art. 318 cod. pen. sanziona l’accordo con cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio per il rinvio di cui all’art. 320 cod. pen., accetta di ricevere denaro o altra utilità per il compimento di un atto del suo ufficio. Si tratta di un reato di pericolo, che si consuma con l’accordo, a prescindere dal verificarsi di un danno concreto. La prova dell’accordo può essere raggiunta per via indiziaria, valorizzando anche la proporzionalità tra le prestazioni.
La Corte ha quindi esaminato la portata dell’art. 4, d.P.R. n. 62/2013, che vieta al dipendente pubblico di chiedere regalie, anche di modico valore, “a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio”. La norma consente solo i donativi non correlati all’esercizio delle funzioni, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Aderendo all’orientamento già espresso da Sez. 6, n. 49524 del 2017 e Sez. 6, n. 44357 del 2024, e discostandosi da Sez. 6, n. 19319 del 2017, il Collegio ha chiarito che la disposizione, di chiaro stampo deontologico, si pone “al di là e al di fuori dell’ambito penale” e non può avere alcuna efficacia scriminante.
La Corte ha infine escluso che la modestia della somma versata renda il fatto inoffensivo. Il bene giuridico tutelato dall’art. 318 cod. pen. è il regolare funzionamento e l’immagine di imparzialità della pubblica amministrazione, pregiudicato dalla stessa esistenza di un accordo per la “vendita della funzione”, quale che sia l’entità del prezzo. Sul punto viene richiamato il principio per cui la tenuità della dazione non solo non esclude il reato, ma può renderlo maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale. I ricorsi sono stati conseguentemente rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio