Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30896 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione, si limiti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, senza confrontarsi in modo specifico con le considerazioni razionali dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità non si estende alla ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da argomentazioni logiche e coerenti. La mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili solo se il provvedimento non dia conto delle ragioni ostative, non quando la difesa contrapponga differenti valutazioni di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Pescara, per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e art. 73, commi 1 e 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro milleseicento di multa. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 luglio 2025, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: contestazione del giudizio di responsabilità, mancata concessione delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La difesa ha inoltre trasmesso memoria, insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità, e lo dichiara manifestamente infondato. Il ricorso, invero, propone in termini non adeguatamente specifici una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
I giudici di merito hanno offerto una ricostruzione esauriente, valorizzando le dichiarazioni dell’informatore, la cui valutazione di attendibilità non presenta vizi di legittimità rilevabili in sede di cassazione. Sul punto la Corte richiama specificamente le pagine della sentenza impugnata.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti le attenuanti generiche e la determinazione della pena, sono anch’essi dichiarati manifestamente infondati. Il ricorso non si confronta adeguatamente con le considerazioni della Corte di appello che, in senso ostativo, ha richiamato in modo non illogico i numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato, sintomatici di una qualificata propensione a delinquere.
La Corte ribadisce che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. A sostegno richiama i precedenti Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Nota della Redazione
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