Le pene sostitutive si valutano con i criteri dell’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. 4 n. 3607 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è ancorata ai medesimi criteri previsti per la determinazione della pena, sicché il giudizio prognostico positivo non può prescindere dagli indici di cui all’art. 133 cod. pen.. Il giudice di merito può negare la sostituzione anche solo in base ai precedenti penali, valutandoli nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e dell’idoneità alla rieducazione rispetto alla pena detentiva, non già della mera meritevolezza del beneficio. Il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Il rigetto della proposta di concordato con sostituzione della pena non è impugnabile, neppure unitamente alla sentenza che definisce il giudizio.

Il Fatto

Con sentenza del 23 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 186 cod. strada, per essersi posto alla guida di un mezzo pesante in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico accertato in 0,92 g/l e 0,89 g/l. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di concordato con sostituzione della pena detentiva, valorizzando la pessima biografia penale dell’imputato e il beneficio già concesso in occasione di una precedente condanna.

Avverso la sentenza d’appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 20 cod. pen., non ricorrendo, a suo dire, le condizioni oggettive di esclusione previste dall’art. 59 legge n. 689/1981 e dovendo l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità essere considerato indice della capacità di rispettare le prescrizioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha ricordato che la valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il giudice può negare la sostituzione della pena detentiva anche soltanto valorizzando i precedenti penali del condannato. Tali elementi, ha precisato la Corte, non rilevano nella prospettiva della meritevolezza del beneficio, ma dell’efficacia rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva.

La Corte ha giudicato congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano valorizzato non solo l’esistenza di precedenti condanne, ma anche la tipologia dei reati commessi, quale indice della scarsa attitudine del reo al rispetto delle regole, e la ricaduta nel reato nonostante l’esito positivo del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova.

I giudici di legittimità hanno inoltre ribadito che, pur dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il nuovo testo dell’art. 58 legge n. 689/1981 continua a richiamare i parametri dell’art. 133 cod. pen. quale mezzo per stabilire se le pene sostitutive siano più idonee alla rieducazione del condannato. Da ultimo, la Corte ha ricordato che il rigetto della proposta di concordato non è impugnabile, neppure con la sentenza che definisce il giudizio, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 2648 del 10.07.2025 (dep. 2026).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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