Pena sostitutiva non applicabile d’ufficio in caso di patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 38928 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di applicazione di pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena sostitutiva non può essere inflitta d’ufficio dal giudice, poiché ciò violerebbe l’accordo raggiunto dalle parti. L’eventuale discrasia tra motivazione e dispositivo, ove la prima richiami la sostituibilità della pena detentiva e il secondo la ometta, integra un mero errore materiale da refuso, in assenza di qualsiasi riferimento all’art. 20 cod. pen., dovendosi dare prevalenza al dispositivo. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca la violazione di legge senza confrontarsi con la disciplina della sostituzione e senza richiamare l’accordo intercorso tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.u.p. presso il Tribunale di Pescara ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., irrogando la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti contestati.
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice, pur avendo ritenuto nella motivazione che la pena detentiva potesse essere sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, aveva poi omesso ogni sostituzione nel dispositivo, con erronea applicazione dell’art. 20 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo, oltre che per manifesta infondatezza. Il ricorrente, in primo luogo, non ha richiamato in alcun modo l’accordo intercorso tra le parti per evidenziarne la violazione da parte del giudice, ricadendo così in una evidente aspecificità della deduzione.
Sul piano sostanziale, il ricorrente si è limitato a sostenere la violazione di legge quanto alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, senza confrontarsi con la relativa disciplina, non applicabile nel caso di specie per difetto dei presupposti legittimanti, attesa la misura della pena applicata.
La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di applicazione di pena concordata tra le parti, la pena sostitutiva non può essere inflitta d’ufficio dal giudice, pena la violazione dell’accordo raggiunto dalle medesime, in forza dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. A sostegno ha citato Sez. 5, n. 1926 del 4/2/2025, Sammarco e Sez. 6, n. 30767 del 28/4/2023, Lombardo.
Quanto alla dedotta discrasia tra motivazione e dispositivo, la Corte l’ha qualificata come mero errore materiale da refuso nella redazione del testo, riscontrabile anche tenuto conto della portata dell’accordo intervenuto tra le parti ed espressamente formalizzato, in assenza di qualsiasi riferimento all’art. 20 cod. pen. Nel caso di specie, pertanto, si deve dare prevalenza al dispositivo, come affermato da Sez. 2, n. 31119 del 29/03/2025, Cava.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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