Presunzione di causa di servizio per patologie tumorali nei militari (TAR Lazio n. 10160 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale insorta in un militare impiegato in teatri operativi esteri caratterizzati dall’uso di uranio impoverito è oggetto di una presunzione legale che grava sull’Amministrazione. È sufficiente la dimostrazione dell’avvenuto espletamento di missioni in aree connotate dalla presenza di uranio impoverito e di metalli pesanti, unitamente alla successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la letteratura scientifica non escluda l’associazione con i fattori di rischio ambientali. L’Amministrazione deve provare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia, non potendo limitarsi a un generico richiamo alle cause statistiche della malattia nella popolazione generale.

Il Fatto

Il ricorrente, Graduato dell’Esercito Italiano con mansioni di Aiutante di Sanità, aveva partecipato a due missioni in Bosnia Erzegovina, nel 1996-1997 e nel 1999, in aree esposte alla contaminazione da uranio impoverito. Nel 2020 gli veniva diagnosticato un mieloma multiplo e presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il Comitato di Verifica aveva espresso parere negativo, escludendo la sussistenza di fattori di rischio specifici legati alle mansioni svolte. Il Ministero della Difesa aveva conseguentemente adottato il decreto di rigetto impugnato dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto i pareri del Comitato di Verifica carenti, poiché, pur ricostruendo la storia militare del ricorrente e l’impiego nei teatri balcanici, l’Amministrazione non aveva approfondito i fattori di rischio legati all’esposizione all’uranio impoverito, limitandosi ad affermare genericamente l’incompatibilità delle mansioni svolte con l’insorgenza della patologia.

Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, che ha chiarito come, data la difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, al militare sia sufficiente dimostrare l’avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi contaminati e la successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la scienza non escluda l’associazione con i fattori di rischio ambientali. In tal caso opera una presunzione legale del nesso di causalità, superabile solo con la prova di una genesi extra-lavorativa specifica.

Nel caso di specie, per escludere il nesso presunto con l’impiego in un teatro operativo contaminato quale quello bosniaco, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del militare. I provvedimenti impugnati, invece, si erano limitati a una generica ricognizione delle principali cause statistiche della malattia nella popolazione generale, senza individuare fattori causali specificamente riferibili al ricorrente.

Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e ordinando al Ministero della Difesa di ripronunciarsi sulla domanda previo nuovo parere del Comitato di Verifica, evidenziando gli eventuali fattori patogenici alternativi che avrebbero agito nel caso concreto ed eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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