Esclusione da bando PSR per motivazione apparente e finalità del progetto (TAR Calabria n. 2168 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di esclusione di un progetto da un bando di finanziamento pubblico quando l’amministrazione si limiti ad affermare l’incoerenza del progetto con gli obiettivi della misura senza esplicitare le ragioni del giudizio. Il giudizio di inammissibilità deve fondarsi su una valutazione coerente con il contenuto effettivo del progetto, non su una lettura parziale dello stesso. Il progetto che, pur contemplando profili turistico-naturalistici, persegua in via principale finalità di trasporto e mobilità a favore della popolazione residente e delle fasce deboli, risulta funzionale agli obiettivi del bando volti a ridimensionare lo spopolamento delle aree rurali periferiche. Il sindacato di legittimità investe il difetto assoluto di motivazione, restando ferma la discrezionalità dell’amministrazione in sede di riedizione del potere.

Il Fatto

Il ricorrente, ente gestore di un parco naturale regionale, ha presentato istanza di finanziamento a valere sulla Misura 7, intervento 7.4.1 del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018, avente ad oggetto investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale.

La commissione di valutazione ha escluso il progetto, ritenendolo incoerente con gli obiettivi della misura perché finalizzato a far scoprire le bellezze storico-artistiche e naturali del territorio. Il riesame ha confermato l’esclusione. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria unica regionale e la graduatoria definitiva, deducendo eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà, poiché dalla motivazione non sarebbe comprensibile la ragione dell’esclusione. L’amministrazione non si è costituita. In sede cautelare la domanda è stata respinta per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla carente motivazione. L’amministrazione ha fondato l’esclusione unicamente sull’assunto che il progetto mirasse a far scoprire le bellezze storico-artistiche e naturali del territorio, senza spiegare perché tale finalità risulti incompatibile con le disposizioni attuative del bando.

Il Tribunale procede a una verifica diretta del contenuto progettuale. Dalla documentazione emerge che lo scopo essenziale del progetto non è turistico, ma consiste nel migliorare il sistema di trasporto dell’area a favore anzitutto della popolazione residente. Il progetto prevede l’acquisto di due mezzi a nove posti per il trasporto di persone e di dieci e-bike, con un servizio rivolto all’intera popolazione dei comuni interessati, con particolare attenzione ai comuni ultraperiferici, alle scuole e alle associazioni.

La Corte non nega che il progetto contempli profili turistico-naturalistici. Rileva tuttavia che tali profili non esauriscono né contraddicono la finalità principale. L’intervento previsto dal bando sostiene investimenti per servizi di trasporto alternativo, socio-assistenziali, culturali e ricreativi, necessari ad assicurare un’adeguata qualità della vita nelle aree rurali più periferiche e a ridimensionare il fenomeno dello spopolamento.

La presenza turistica viene letta in chiave funzionale: essa contribuisce a prevenire lo spopolamento e a migliorare la qualità della vita. Il progetto, focalizzato precipuamente sull’acquisto di autobus per la mobilità delle persone tra i comuni dell’area, appare funzionale al miglioramento della qualità della vita delle fasce deboli e della popolazione residente. L’interesse naturalistico di quest’ultima non può essere escluso e concorre alla qualità della vita.

I provvedimenti impugnati sono pertanto annullati per difetto di motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione e la sua discrezionalità in ordine al punteggio da assegnare al progetto e all’individuazione di misure di compensazione in forma specifica. Le spese sono compensate attesa la mancata costituzione della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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