Riconoscimento titolo di sostegno estero: annullato il diniego per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 9566 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti all’estero, in una situazione che non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE ma che rientra in quella degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato membro di origine non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, eventualmente aggravate, qualora l’esame comparativo evidenzi differenze sostanziali tra la formazione seguita e quella richiesta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva inoltrato al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno (“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”), conseguito in Spagna presso l’Università San Jorge di Saragozza. Il Ministero aveva rigettato l’istanza, ritenendo l’attestato privo dei requisiti giuridici minimi per essere valutato come titolo valido per l’insegnamento in Italia in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.
Avverso tale diniego la ricorrente aveva proposto ricorso, chiedendone l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno. Il Presidente della Sezione aveva accolto l’istanza cautelare monocratica, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato, e il Collegio aveva poi confermato la sospensione. Successivamente, la difesa della ricorrente aveva dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso, ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui, in situazioni non disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE ma rientranti nell’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE, lo Stato membro ospitante è tenuto a valutare l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato, confrontandoli con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. La Corte ha inoltre precisato che lo Stato ospitante resta libero di tener conto di un titolo non riconosciuto nello Stato di origine nell’ambito della procedura di valutazione comparativa.
Il Collegio ha rilevato che la valutazione ministeriale era affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di specializzazione di cui al D.M. 30.09.2011, la denominazione “sostegno educativo” anziché “sostegno didattico”, o le modalità blended del corso. L’Amministrazione non aveva operato un effettivo confronto tra le materie del percorso spagnolo e quelle del TFA italiano, nonostante dagli atti emergesse una sovrapposizione tra gli insegnamenti seguiti e quelli previsti dall’Allegato B del medesimo decreto ministeriale.
Inoltre, il Ministero non aveva considerato la possibilità di individuare misure compensative idonee a colmare le differenze riscontrate, pur essendo tale opzione ammessa dalla giurisprudenza europea anche in caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo. Il Collegio ha anche osservato che il Dicastero aveva ammesso ai nuovi percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del D.L. n. 71/2024 docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa, ritenendolo evidentemente conforme ai requisiti di qualità del D.I. n. 77/2025.
Alla luce di tali rilievi, il provvedimento di diniego è stato ritenuto viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR ha accolto la domanda di annullamento, ordinando all’Amministrazione il riesame dell’istanza con approfondita analisi della formazione e dell’esperienza professionale della ricorrente, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Quanto alla domanda risarcitoria, la rinuncia irrituale è stata valutata come indice di sopravvenuta carenza di interesse, con declaratoria di improcedibilità sul punto.
Nota della Redazione
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