Condono edilizio in zona vincolata, sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 256 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici sono suscettibili di sanatoria solo se ricorrono congiuntamente determinate condizioni, tra cui la realizzazione prima dell’imposizione del vincolo e la riconducibilità agli interventi di minore rilevanza. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana n. 19/2021 ha eliminato la possibilità di sanare, in Sicilia, opere ricadenti in aree gravate da vincoli anche solo relativi. Ne consegue che, in zona vincolata, resta precluso il condono di interventi comportanti nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il procedimento di condono ha natura speciale e non tollera la formazione del silenzio-assenso, operando piuttosto il silenzio-inadempimento e, a valle, il silenzio-rifiuto.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Aci Sant’Antonio, ha realizzato in epoca anteriore al 31 marzo 2003 un immobile abusivo. Ha presentato due domande di condono, la prima ai sensi della legge n. 724/1994 e la seconda ai sensi della legge n. 326/2003. Gli elaborati sono pervenuti alla Soprintendenza nel 2022 per il parere paesaggistico; il primo diniego è stato annullato dal TAR con una precedente sentenza, e successivamente è stato adottato il nuovo provvedimento negativo.

La ricorrente ha impugnato il diniego e il preavviso di parere contrario, deducendo la sopravvenienza del vincolo rispetto alle opere, la carenza motivazionale, l’incongruità del richiamo alla Corte costituzionale n. 252/2022 e la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un profilo procedimentale: la ricorrente afferma di avere presentato istanza anche ai sensi della legge n. 724/1994, ma la circostanza non è documentata; il provvedimento e il preavviso si riferiscono esclusivamente al procedimento del terzo condono. Il procedimento relativo al secondo condono resta pertanto non esitato.

Nel merito, il TAR richiama il proprio consolidato indirizzo e la circolare assessoriale n. 02/2022. Osserva che l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili vincolati, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni individuate: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.

La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che aveva introdotto un’interpretazione estensiva dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004. Il giudice delle leggi ha chiarito che il rinvio regionale investe anche i limiti statali alla sanatoria, qualificati come norme di grande riforma economico-sociale. Il C.G.A.R.S., con le pronunce n. 836/2023 e n. 288/2023, ha confermato la piena applicabilità della disciplina nazionale in ambito regionale, superando il diverso parere n. 291/2010.

Quanto ai profili paesaggistici, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, e la nozione ampia di superficie utile. Nel caso concreto l’intervento ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici, come esposto dalla stessa ricorrente, con conseguente insanabilità.

Sulla motivazione, il Collegio ritiene che, a fronte di un atto vincolato, il richiamo per relationem alla circolare assessoriale soddisfi l’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, non essendo richiesta una comparazione con l’interesse pubblico né la confutazione analitica delle singole deduzioni. Sulla pretesa formazione del silenzio-assenso, il TAR esclude che esso possa configurarsi: il procedimento di condono è speciale, contempla il silenzio-inadempimento ex art. 32 della legge n. 47/1985, e l’art. 17-bis presuppone la trasmissione dello schema di provvedimento, mai avvenuta. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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