Cessione di stupefacente: esclusa la lieve entità per l’importo della transazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 7825 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue alla proposizione di censure generiche, riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, non accompagnate da specifica critica e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al perimetro del giudizio di legittimità. La richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non può fondarsi su una mera alternativa rilettura degli elementi indiziari, ma deve confrontarsi con la tenuta logica della motivazione che, valorizzando l’importo della transazione e il correlativo dato ponderale, abbia escluso l’ipotesi lieve. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, anche oltre il massimo edittale ex art. 616 cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palmi, previo proscioglimento da alcuni capi di imputazione, aveva rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla illecita cessione di un chilogrammo di sostanza stupefacente.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di colpevolezza e alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate, in quanto costituite da doglianze generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza che il ricorso le avesse scandite da una specifica critica.
I motivi sono stati giudicati avulsi da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. La sentenza impugnata aveva, infatti, logicamente ricostruito la vicenda, affermando la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla partecipazione dell’imputato, valorizzando il ricevimento di parte del prezzo di vendita e l’assicurazione di far fronte personalmente al pagamento in caso di problemi dell’acquirente.
Quanto alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha precisato che, in ragione dell’importo della transazione e del correlativo presumibile dato ponderale, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’ipotesi lieve, coerente con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità richiamate.
La motivazione della sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, aumentata oltre il massimo ex art. 616 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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