La decorrenza del cumulo segue la cessazione del reato permanente (Cass. pen. Sez. 1 n. 9168 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di più sentenze di condanna per reati diversi, il principio del cumulo materiale trova applicazione anche per le pene inflitte con provvedimenti separati, con le sole limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen.. Tale principio è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione. Nel caso di reato permanente, la decorrenza del cumulo va fissata alla data di cessazione della condotta, come accertata nel giudicato di cognizione, e non già alla data dell’arresto del condannato. Solo nell’ipotesi di contestazione in forma “aperta”, ove la data di cessazione non sia stata precisata nella sentenza, spetta al giudice dell’esecuzione accertarla mediante l’analisi degli elementi disponibili.
Il Fatto
Il condannato, sottoposto a regime di alta sorveglianza in quanto già detenuto, richiedeva al giudice dell’esecuzione la correzione di un errore materiale nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale. Tale provvedimento indicava la decorrenza della pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. dal 10 gennaio 2003, mentre il ricorrente la riteneva dovuta dal 3 agosto 2001, data in cui era stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare. La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, escludendo l’errore sulla data di consumazione del reato associativo, irrevocabilmente accertata per condotta perdurante sino a tutto il 2002.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dichiarare infondato il ricorso, ha innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento, individuato nelle disposizioni del capo III del libro I del codice penale e, in particolare, negli artt. 78 e 80 cod. pen.. La Corte ha precisato che il cosiddetto “criterio moderatore” dell’art. 78 cod. pen., che limita la pena cumulata a trenta anni, è un criterio legale di determinazione della pena, la cui osservanza è imposta dall’art. 663, comma 1, cod. proc. pen. al pubblico ministero nell’operare il cumulo.
La Corte ha quindi ribadito il principio per cui il cumulo materiale riguarda le pene per reati commessi prima dell’inizio della detenzione. Qualora, invece, il condannato commetta un nuovo reato durante l’espiazione, si procede a un ulteriore cumulo, la cui decorrenza è fissata alla data dell’ultimo reato o del successivo arresto. Ha richiamato, sul punto, il precedente di Sez. 1, n. 26270 del 2004.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia efficacemente contrastato l’argomento decisivo del giudice dell’esecuzione, fondato sul giudicato formatosi in sede di cognizione circa la cessazione della condotta associativa a tutto il 2002. Poiché tale data è posteriore all’arresto del 3 agosto 2001, la relativa pena non poteva che decorrere dal momento di cessazione del reato permanente, ossia dal 1° gennaio 2003.
Infine, la Corte ha distinto l’ipotesi del reato contestato in forma “aperta”, richiamando il precedente di Sez. 1, n. 21928 del 2022. Solo in quel caso, difettando una data di cessazione precisata nella sentenza, il giudice dell’esecuzione è chiamato a compiere un accertamento. Tale evenienza non ricorreva nella fattispecie, in cui ogni questione sulla partecipazione al sodalizio sino al 2002 avrebbe dovuto essere dedotta nei giudizi di merito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 78 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene principali
- Art. 80 c.p. – Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 663 c.p.p. – Esecuzione di pene concorrenti