Correlazione accusa sentenza senza alterazione radicale e pregiudizio difensivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 13195 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è posto a tutela del diritto di difesa, sicché la verifica della sua osservanza non può esaurirsi in un raffronto meramente formale tra contestazione e decisione. Si ha mutamento del fatto solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un concreto pregiudizio dei diritti della difesa. La violazione del principio di correlazione si configura esclusivamente quando nella fattispecie ritenuta in sentenza non sia ravvisabile un nucleo comune identificativo della condotta contestata, con conseguente nullità della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme processuali in relazione alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. A suo dire, il capo di imputazione difettava della specificazione relativa alla realizzazione delle opere “in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione”.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto fondato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive di quelle già devolute con i motivi di appello e compiutamente disattese dal giudice dell’impugnazione. Ha quindi ribadito che il principio di correlazione, essendo posto a tutela del diritto di difesa, esige che l’imputato abbia chiara cognizione di ciò che gli viene contestato, richiamando i precedenti di Sez. 6, n. 40283 del 2012 e di Sez. 5, n. 38588 del 2008. La verifica non può però limitarsi a un confronto testuale, come precisato dalle Sezioni Unite n. 36551 del 2010 e dalle Sezioni Unite n. 16 del 1996: occorre un’alterazione radicale della fattispecie concreta, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’accusa e un concreto pregiudizio difensivo.

La Suprema Corte ha osservato che, nel caso di specie, nessuna lesione dei diritti della difesa era stata concretamente rappresentata né alcuna sostanziale immutazione del fatto si era verificata. I giudici di merito avevano accertato che il ricorrente aveva realizzato opere di chiusura della parte antistante un locale commerciale con una struttura di circa 30 mq e un vano adibito a ripostiglio, in assenza di titoli abilitativi idonei. La Corte di appello aveva correttamente ritenuto la condotta adeguatamente descritta, evidenziando come il ricorrente, consapevole della consistenza della contestazione, avesse esibito una C.I.L.A. comunque inidonea a escludere l’integrazione della fattispecie contestata.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non sia incorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla citata pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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