La rivalutazione della lieve entità è preclusa in Cassazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 14384 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti de libertate, il ricorso per cassazione è inammissibile se volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, poiché il controllo di legittimità resta circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti. Il riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione nonché qualità e quantità della sostanza, con onere del giudice di dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti. La scelta della misura carceraria, motivata sulla base della propensione dell’indagato all’attività di traffico di stupefacenti e della sua inserzione in contesti criminali organizzati, non è sindacabile in Cassazione, anche ove la misura domiciliare sia invocata con i presidi di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen..
Il Fatto
Con ordinanza del 7 novembre 2025, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame personale avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Marsala che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo crack, cocaina e hashish, di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la mancata riconduzione del fatto all’ipotesi di lieve entità, e il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura carceraria, non avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulla possibilità di applicare gli arresti domiciliari con i presidi di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare la correttezza della qualificazione giuridica e l’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11 del 2000, Audino.
Con riferimento alla prima censura, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva esposto in maniera puntuale le ragioni ostative alla derubricazione, valorizzando la natura tutt’altro che occasionale della condotta, desumibile dal rinvenimento di sostanze di diversa qualità, di appunti manoscritti con le quantità cedute e di strumenti utili al confezionamento, nonché dall’organizzazione di una vera e propria «centrale» dello spaccio all’interno dell’immobile.
Tali argomentazioni sono state ritenute conformi all’interpretazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento dell’attenuante richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza, in modo da pervenire all’affermazione della lieve entità in conformità ai principi di offensività e proporzionalità della pena, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, Murolo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse congruamente motivato la scelta della misura carceraria, valorizzando la propensione dell’indagato all’attività di traffico e la sua inserzione in contesti criminali organizzati. I giudici di merito hanno logicamente escluso l’idoneità della misura domiciliare, anche con i dispositivi elettronici, poiché la loro efficacia è affidata per definizione all’autocontrollo del destinatario e tali strumenti non sarebbero comunque in grado di impedire possibili violazioni, consentendone soltanto una tempestiva segnalazione.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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