Braccialetto elettronico irrilevante se la custodia domiciliare è in radice inadeguata (Cass. pen. Sez. VI n. 28785 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di merito ritenga in radice inadeguata la custodia domiciliare a fronteggiare il concreto pericolo di recidiva, la relativa valutazione deve intendersi formulata anche con riferimento agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il dispositivo di controllo elettronico, ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen., costituisce infatti il corredo ordinario della misura domestica, salva espressa esclusione della sua necessità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari. Ne consegue che non è affetto da vizio di motivazione il provvedimento che, avendo congruamente escluso l’idoneità di ogni misura diversa dal carcere, ometta una specifica ed ulteriore disamina del braccialetto elettronico. È inammissibile, perché generico e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto, il ricorso che prospetti una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di detenzione a fini di spaccio di diverse sostanze stupefacenti, presentava al Tribunale, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza e il Tribunale, in sede di appello cautelare, confermava il diniego.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo relativo alle esigenze cautelari per vizio di motivazione: il Tribunale, a suo dire, aveva omesso di considerare che la richiesta di sostituzione era riferita agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, presidio idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è generico e prospetta ragioni non consentite in sede di legittimità: esula dai poteri della Corte la diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali integri vizio di legittimità, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Nel merito, il Tribunale ha fornito motivazione congrua e completa, con la quale il ricorso non si confronta. È stata valorizzata la circostanza che il reato in contestazione fosse stato commesso mentre l’indagato svolgeva lavori di pubblica utilità sostitutivi, applicati in esecuzione di una condanna per un delitto analogo. Si è inoltre evidenziato che l’abitazione indicata per gli arresti domiciliari si trova nel medesimo contesto territoriale in cui il reato è stato commesso.
Da tali dati il Tribunale ha desunto, con valutazione non manifestamente illogica, l’inaffidabilità cautelare del ricorrente, che ha commesso il reato in costanza di soggezione a una pena sostitutiva che avrebbe dovuto promuovere la risocializzazione e prevenire la recidiva, e l’inidoneità della custodia domestica proposta, per la concreta ubicazione del luogo di esecuzione.
La Corte ha precisato che tali elementi rendono del tutto irrilevante l’ulteriore presidio del braccialetto elettronico. Il dispositivo, ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen., come modificato dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, e poi dalla legge n. 168 del 2023, costituisce la modalità ordinaria di applicazione degli arresti domiciliari, salvo che si escluda espressamente la necessità di tale presidio in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari. Ne discende che, ove la misura domestica sia ritenuta in radice inadeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva, la valutazione si intende estesa anche agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, senza necessità di ulteriore esplicitazione.
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Nota della Redazione
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