Sindacato di legittimità sulla pena improponibile annullamento senza rinvio per prescrizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 14232 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegale la pena inflitta dal giudice di merito in misura eccedente il massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice vigente al momento del fatto, dovendosi applicare, in base al principio di legalità della pena, il trattamento sanzionatorio più favorevole. È altresì viziata da carenza motivazionale la decisione che, nel disporre l’aumento per la continuazione, non specifichi la quota di pena riferibile a ciascun reato satellite e le ragioni di un incremento che raddoppi la pena base. L’accertata non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce, tuttavia, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione di legittimità.

Il Fatto

Con sentenza del 21 gennaio 2020 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, aveva dichiarato l’imputata colpevole di una pluralità di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento a un laboratorio tessile ove erano stati riscontrati, tra gli altri, l’omessa adozione di misure di primo soccorso, la presenza di umidità e muffe, l’oscuramento delle superfici vetrate, l’utilizzo di locali come dormitorio e la mancata manutenzione di macchinari. Ritenuta la continuazione, il giudice aveva irrogato la pena complessiva di 16.000,00 euro di ammenda, individuando il reato più grave nella violazione dell’art. 71, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 e fissando la pena base in 8.000,00 euro, con aumento di pari importo per i reati satellite.

Avverso tale pronuncia l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, la sua eccessività, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato, in via preliminare, la non applicabilità al ricorso delle disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, in ragione della data di pronuncia della sentenza impugnata. Ha quindi esaminato il merito delle censure, riconoscendone la non manifesta infondatezza.

Quanto alla determinazione della pena base, il ricorrente aveva dedotto la sua illegittimità, essendo stata applicata una sanzione di 8.000,00 euro a fronte del massimo edittale di 7.147,67 euro previsto per la violazione dell’art. 71, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, nel testo modificato dal d.lgs. n. 151/2015. La Corte ha osservato che, essendo i fatti stati accertati il 16 marzo 2015, doveva trovare applicazione il trattamento sanzionatorio previgente, più favorevole, che fissava il limite massimo dell’ammenda in 6.400,00 euro. La pena irrogata risultava quindi in ogni caso illegale, perché eccedente il tetto edittale.

Con riguardo all’aumento per la continuazione, la Corte ha giudicato parimenti non manifestamente infondata la censura relativa alla mancata specificazione delle quote di pena riferibili ai singoli reati satellite e alla mancata motivazione in ordine a un incremento che aveva determinato il raddoppio della pena base.

Ciononostante, la Corte ha rilevato che l’instaurazione del rapporto processuale imponeva di dichiarare l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, maturata in data antecedente alla decisione, non risultando cause di sospensione del relativo termine. In applicazione del principio per cui la causa di estinzione del reato sopravvenuta alla sentenza di condanna determina l’annullamento senza rinvio, la Corte ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero e ha annullato la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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