L’ostacolo alla cittadinanza persiste anche dopo la riabilitazione (TAR Lazio n. 8768 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 presuppone un giudizio prognostico sulla piena affidabilità del richiedente, da svolgersi con riferimento all’intero decennio antecedente la domanda quale periodo di osservazione qualitativo, nel quale deve essere data prova di un comportamento senza mende. La sentenza di applicazione della pena su richiesta per un reato non lieve, quale la lesione personale aggravata, intervenuta in tale arco temporale, costituisce elemento idoneo a sorreggere il diniego, a prescrizione dalla tenuità del fatto. L’autonomia tra valutazione penale e valutazione amministrativa, sul fenomeno della pluriqualificazione del fatto giuridico, comporta che la riabilitazione sopravvenuta all’adozione del provvedimento non possa essere considerata, né valga a superare il giudizio di inaffidabilità, cui concorre anche la dichiarazione non veritiera resa in sede di istanza ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero lungamente soggiornante, impugnava il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza per naturalizzazione presentata nel 2020. L’Amministrazione fondava il diniego su una sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta irrevocabile nel 2018, per il reato di lesione personale aggravata, commesso nel 2017 nell’ambito di una lite, con conseguenze traumatiche guaribili in 49 giorni.
Avverso il provvedimento, il ricorrente deduceva vizi di motivazione e istruttoria, evidenziando il possesso di requisiti reddituali stabili e l’assenza di altri precedenti. Nel corso del giudizio produceva la sopravvenuta ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza, chiedendone la valutazione ai fini dell’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la portata pregiudizievole del precedente penale. La sentenza di patteggiamento per lesioni personali, punita con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni, denota una tendenza alla risoluzione violenta dei conflitti e un’allarme sociale incompatibile con l’irreprensibilità richiesta al naturalizzando. Il fatto, lungi dall’essere lieve, era stato commesso con l’aggravante dei futili motivi ed aveva cagionato lesioni gravi.
La Corte ha poi ribadito l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso TAR Lazio in tema di pluriqualificazione del fatto. Tale principio comporta che le risultanze fattuali possano essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali, sicché la riabilitazione concessa nel 2025, in ogni caso successiva al diniego impugnato del 27 febbraio 2025, non poteva essere considerata dall’Amministrazione.
Ulteriore elemento di conferma è stato individuato nella dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente in sede di domanda circa l’assenza di procedimenti penali. Tale condotta, a prescindere dalla configurabilità del reato di falso, è stata ritenuta sintomatica di una non compiuta integrazione e della lesione del rapporto fiduciario con le Istituzioni, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
Infine, il Tribunale ha chiarito che la stabile occupazione e l’integrazione sociale costituiscono solo i presupposti per la legittima permanenza sul territorio, non certo meriti speciali idonei a superare il giudizio negativo, dovendo il decennio di residenza essere interpretato in senso qualitativo come periodo di osservazione della condotta. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e il ricorso respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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