Parcheggio interrato fuori deroga se non totalmente nel sottosuolo (TAR Marche n. 233 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge n. 122/1989 consente ai proprietari di realizzare nel sottosuolo degli immobili, o nei locali al piano terreno, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. La disposizione, proprio perché introduce una deroga alla disciplina urbanistica ordinaria, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione: il beneficio presuppone che il parcheggio sia realizzato nel sottosuolo per l’intera altezza. L’autorimessa non totalmente collocata al di sotto del piano naturale di campagna resta soggetta alla disciplina dettata per le nuove costruzioni fuori terra, con conseguente rilievo dei limiti di volume e delle distanze prescritte dagli strumenti urbanistici. Il diniego di sanatoria che si fondi su tale qualificazione è legittimo.
Il Fatto
La ricorrente acquistava nel 2008 un appartamento al piano terzo sottotetto di uno stabile condominiale, con annesso garage. Il Comune, dopo l’avvio del procedimento, adottava due ordinanze di demolizione per opere abusive. La ricorrente, dichiarandosi estranea alla realizzazione degli abusi, presentava due distinte domande di permesso di costruire in sanatoria: una per le opere al terzo piano, l’altra per il garage interrato.
Entrambe le istanze venivano respinte con i dinieghi impugnati. In corso di giudizio la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse sulla prima posizione, avendo presentato una SCIA ai sensi dell’art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001, e insistendo invece sul garage. Il ricorso giungeva così alla decisione per la sola parte relativa all’autorimessa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse concernente il diniego sulle opere al terzo piano, con conseguente improcedibilità parziale e assorbimento del motivo correlato.
Passando al garage, il diniego si fondava sull’inaccettabilità della soluzione progettuale di interramento e sul contrasto con l’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. per incremento di volume e carenza dei distacchi minimi prescritti.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la deroga dell’art. 9 della legge n. 122/1989 opera solo per i parcheggi realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza, richiamando Cons. Stato Sez. II n. 10800 del 2023 e Cons. Stato Sez. IV n. 1745 del 2022. La realizzazione di autorimesse non totalmente sotto il piano naturale di campagna ricade quindi nella disciplina delle nuove costruzioni fuori terra.
La stessa relazione tecnica prodotta dalla ricorrente conferma la tesi comunale: descrive un garage seminterrato, con pavimento in quota inferiore rispetto al terreno in aderenza sul lato ovest, e riconosce il rispetto di distanze inferiori a quelle prescritte dal confine condominiale. La presenza di nuovi volumi, dovuta al non totale interramento, rende rilevante la violazione delle distanze, sostanzialmente non contestata.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito per la parte residua. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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