Lieve entità dello spaccio: valutazione complessiva non atomistica della condotta (Cass. pen. Sez. 3 n. 16432 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è ravvisabile solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione). La questione sull’applicabilità della norma non può essere risolta in astratto, ma va decisa caso per caso, con valutazione complessiva della condotta che tenga conto di tutte le specifiche circostanze concrete. Il dato ponderale è solo uno degli indici di valutazione: anche in presenza di un quantitativo modesto, il giudice può attingere agli altri parametri. Ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, in sede di rito abbreviato, ha condannato l’imputato alla pena di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 32.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al quinto comma dell’art. 73; con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di merito ignorato il comportamento processuale dell’imputato che aveva ammesso i fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 35737/2010 (Rv. 247911) e, in senso conforme, Sez. U. n. 17 del 2000 (Rv. 216668). La riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità implica una valutazione complessiva della condotta basata sui parametri indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze), sia quelli riferiti all’oggetto materiale (quantità e qualità dello stupefacente). Il dato quantitativo è solo uno degli indici di valutazione, ben potendo il giudice, anche in presenza di un quantitativo modesto, utilizzare gli altri parametri in alternativa, ciò che consente una valutazione non atomistica della condotta, contestualizzata nel suo concreto divenire.
Il giudice di primo grado aveva escluso la fattispecie attenuata per le modalità compiutamente organizzate dell’attività illecita, con compiti prestabiliti e contatti tramite ricetrasmittenti; la difesa aveva impugnato sul punto. La Corte ha precisato che, qualora il dato ponderale sia compatibile con le previsioni dei commi 1 e 4 e con quella lieve del comma 5, il giudice deve specificare in motivazione quali elementi consentano di qualificare il fatto nell’una o nell’altra ipotesi di reato (in tal senso Sez. 6, n. 45694 del 2016, Rv. 268293). A fronte di una specifica censura, la Corte d’appello ha omesso qualunque motivazione, così determinando l’annullamento sul punto con rinvio ad altra sezione, affinché valuti se la condotta, complessivamente considerata, possa qualificarsi di lieve entità.
La Corte ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo dal cui difetto può legittimamente derivare il diniego (cfr. Sez. 7, n. 21018 del 2023; Sez. 4, n. 20132 del 2022). La motivazione del diniego è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria, ed è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover considerare tutti quelli dedotti dalle parti. I giudici di merito hanno escluso la concedibilità evidenziando che l’imputato si era limitato ad ammettere ciò che era già evidente dal compendio probatorio, senza offrire alcun contributo all’accertamento, e considerando il precedente specifico.
Nota della Redazione
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