Ottemperanza giudicato cittadinanza iure sanguinis ordine ufficiale stato civile commissario ad acta (TAR Lazio n. 8134 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, comunque correlate al giudicato stesso. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione destinataria e per i suoi funzionari, indipendentemente dalle regole proprie dell’esecuzione civile. Ove l’Ufficiale di Stato Civile non provveda alla trascrizione della cittadinanza iure sanguinis riconosciuta dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, avevano ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione un’ordinanza dell’08.07.2024 che accoglieva la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ordinando al Ministero dell’Interno e all’Ufficiale di Stato Civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, nonché alle comunicazioni alle autorità consolari. Nonostante la diffida inviata all’ente civico, il Comune di Gazzo Veronese non aveva ancora eseguito l’ordinanza. I ricorrenti hanno pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere e che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere, mentre il Comune non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato i confini del giudizio di ottemperanza, circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, ed ha ribadito che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere d’ufficio non derogabile per l’Amministrazione e per i suoi funzionari, a prescindere dalle disposizioni sull’esecuzione civile. Sulla base di tali premesse, il TAR ha rilevato che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gazzo Veronese non aveva ottemperato all’ordinanza del Tribunale di Roma, nonostante la diffida di parte ricorrente, e non sussistevano ragioni per negare l’esecuzione richiesta.
Il Tribunale ha quindi disposto che l’Ufficiale di Stato Civile provveda, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alla completa esecuzione del giudicato, procedendo alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile e dando comunicazione alle autorità consolari competenti. Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Verona, con facoltà di delega ad altro funzionario della Prefettura, affidandogli il compito di provvedere in luogo dell’Amministrazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta della parte interessata, con oneri a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto alle spese, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di giusti motivi per la compensazione, valorizzando la cronica situazione di sotto-organico dei piccoli Comuni, i quali, in materia di trascrizioni delle cittadinanze iure sanguinis, non si limitano alla mera iscrizione ma svolgono accertamenti sulla regolarità e completezza di una documentazione spesso risalente nel tempo, che comporta inevitabili lungaggini procedurali, in conformità all’orientamento espresso dalla stessa Sezione (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14589/2024). La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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