Concorsi docenti: graduatorie solo vincitori legittime, esclusi idonei (TAR Lazio n. 8101 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina recata dall’art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021, e dalla lex specialis concorsuale che a essa si conforma, non prevede la pubblicazione di una graduatoria comprensiva dei candidati idonei non vincitori: l’Amministrazione è tenuta a formare e pubblicare la sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti banditi. Tale previsione di legge primaria è ragionevole e non viola i principi costituzionali o sovranazionali invocati, attesa la natura eccezionale delle procedure concorsuali connesse al PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità e da cadenza annuale. La posizione dell’idoneo non vincitore è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in giudizio, restando salva la possibilità di integrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinunce e il diritto di accesso degli interessati per la verifica del punteggio e degli scorrimenti intervenuti.
Il Fatto
Un gruppo di docenti ha impugnato le graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per la scuola secondaria, bandito con D.D. n. 2575 del 2023, unitamente agli atti presupposti, lamentando la mancata compilazione di un elenco graduato riportante tutti i candidati che avevano superato le prove concorsuali e i rispettivi punteggi.
I ricorrenti, risultati idonei ma non vincitori, sostenevano che la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, limitata ai posti messi a bando, ledesse il principio di trasparenza e impedisse lo scorrimento per le assunzioni conseguenti a rinunce o a futuri incrementi dei posti. Hanno pertanto chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione alla pubblicazione del parallelo elenco graduato degli idonei.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto l’operato degli Uffici Scolastici Regionali conforme alla disciplina concorsuale, a sua volta aderente all’art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021, che prevede la formazione della graduatoria «nel limite dei posti messi a concorso», con integrazione solo in caso di rinunce con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. La norma non contempla la pubblicazione di una distinta graduatoria degli idonei non vincitori.
La scelta legislativa è stata giudicata ragionevole e coerente con la ratio delle procedure concorsuali finanziate dal PNRR, connotate da esigenze di celerità e da cadenza annuale delle assunzioni: la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori risponde a tali finalità senza ledere in modo irragionevole contrapposti interessi, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle modalità di reclutamento del personale.
Quanto alla posizione dei ricorrenti, il Collegio ha precisato che l’idoneità conferisce una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in sede giurisdizionale, anche perché l’Amministrazione conserva ampia discrezionalità sull’eventuale scorrimento della graduatoria. La mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non impedisce l’integrazione della graduatoria dei vincitori, potendo gli interessati esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli scorrimenti avvenuti a seguito di rinunce.
Né è stata ravvisata la necessità di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, non emergendo profili di contrasto con il diritto dell’Unione in materia di prevenzione dell’abuso dei contratti a termine. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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