Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno estero (TAR Lazio n. 8097 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di formazione o abilitazione conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea e la scadenza del relativo termine procedimentale, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integrano i presupposti necessari e sufficienti per la configurabilità del silenzio inadempimento. L’autorità competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007. L’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia comporta l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso il termine di conclusione del procedimento, desunto dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, senza che l’Amministrazione avesse adottato alcuna determinazione, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza dedurre alcuna circostanza idonea a giustificare il mancato provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea nell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, per effetto dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
La sentenza ha poi affermato che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda era stata presentata il 20 febbraio 2025 e l’Amministrazione non si era pronunciata entro il termine complessivo di centoventi giorni, pari alla somma del termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e del termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento finale, di cui all’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevato numero di richieste. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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