Mancata comunicazione regionale impedisce cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 8089 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione dei giudizi promossi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, a seguito dell’adesione alla procedura di cui all’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, è subordinata al perfezionamento di una fattispecie complessa, che richiede la sussistenza cumulativa del tempestivo versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota ridotta pari al 48 per cento dell’importo originariamente addebitato e dell’accertamento di tale versamento da parte della regione o provincia autonoma, con provvedimento pubblicato e comunicato senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio. In mancanza dell’attestazione regionale dell’avvenuto pagamento, non può configurarsi la cessazione della materia del contendere, ma una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), e dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Emilia Romagna ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, nonché i presupposti decreti ministeriali e l’accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome nel 2019.
Nelle more del giudizio, la società ha aderito alla procedura di definizione agevolata introdotta dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, versando la quota ridotta del 48 per cento di quanto originariamente addebitatole, e ha chiesto che il giudizio fosse definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la Regione non aveva ancora provveduto alla comunicazione dell’atto di accertamento dell’avvenuto pagamento alla segreteria del TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il tenore letterale dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, rilevando che la norma subordina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici all’integrale e tempestivo versamento della quota ridotta e prevede che le regioni accertino l’avvenuto pagamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
La Corte ne ha desunto che la cessazione della materia del contendere non discende automaticamente dal solo adempimento del versamento da parte dell’azienda, ma richiede il concorso di un ulteriore elemento, costituito dall’attestazione regionale dell’avvenuto pagamento. Si configura, pertanto, una fattispecie complessa, il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi: l’azienda fornitrice, da un lato, e la regione o provincia autonoma, dall’altro.
Nella specie, la società ricorrente ha documentato il versamento della quota ridotta, ma la Regione non ha effettuato la comunicazione alla segreteria del TAR. Il Collegio ha quindi escluso che possa ritenersi integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere di cui alla disposizione richiamata, poiché manca il necessario accertamento dell’ente regionale. La situazione processuale è stata invece ricondotta a una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., in quanto la società, aderendo alla procedura agevolata e versando quanto dovuto, ha manifestato la volontà di non proseguire nell’impugnazione.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della controversia, dalle sopravvenienze normative e dalla natura processuale dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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