Accogliere il giudizio di ottemperanza senza sindacare i presupposti della statuizione (TAR Lazio n. 8045 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., il giudice accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato senza poter sindacare i presupposti della pretesa già definitivamente accertata. L’inerzia dell’Amministrazione, anche dopo un’ordinanza istruttoria rimasta senza riscontro, legittima la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere calibrata secondo criteri di proporzionalità, con previsione di una soglia massima che eviti la locupletazione del privato a danno dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente inclusa in una graduatoria di merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli una sentenza che ne accertava il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Nonostante il giudicato e un’ordinanza istruttoria del TAR rimasta senza riscontro, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione, determinando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La documentazione depositata dalla ricorrente, unitamente al certificato di passaggio in giudicato e alla mancanza di contestazioni da parte dell’Amministrazione, ha comprovato la sussistenza dei presupposti per l’actio iudicati ex artt. 112 e ss. c.p.a. Le statuizioni contenute nella sentenza azionata non avevano ricevuto esecuzione, come emergeva anche dall’assenza di riscontro all’ordinanza istruttoria.
Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato, dovendosi limitare a ordinarne l’esecuzione. L’inadempimento persistente ha pertanto legittimato l’ordine al Ministero di dare piena esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. La scelta dell’organo interno all’Amministrazione risponde all’esigenza di assicurare l’esecuzione senza oneri aggiuntivi.
Il Collegio ha poi accolto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, richiamando la funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. La misura è stata determinata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, con decorso dalla comunicazione della sentenza fino alla scadenza del termine assegnato o all’effettiva esecuzione, e con un limite massimo di euro 3.000,00. La soglia risponde all’esigenza, indicata dall’Adunanza Plenaria, di evitare che l’astreinte dismetti la funzione sanzionatoria per divenire fonte di una locupletazione del privato.
Nota della Redazione
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