Concessioni demaniali marittime, proroga ex lege disapplicata e obbligo di gara (TAR Lazio n. 323 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative affidate in forza di proroga automatica ex lege non possono proseguire oltre il termine fissato dal legislatore nazionale, dovendosi disapplicare le disposizioni che la prevedono per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il rilascio o il rinnovo esige una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, non essendo sufficiente la pubblicazione dell’avviso sull’istanza di proroga finalizzata alla solaPresentazione di osservazioni da parte dei terzi. L’atto comunale che riconduce l’efficacia del titolo al termine di legge non costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto unionale: non richiede avviso di avvio del procedimento né determina alcun obbligo indennitario. Il legittimo affidamento del concessionario non è tutelabile a fronte di provvedimenti contrastanti con la disciplina europea.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per un complesso balneare stagionale su area demaniale nel Comune di Terracina. Il rapporto concessorio era stato interessato dall’estensione della durata sino al 2033 disposta dall’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, poi ricondotta dall’amministrazione al 31.12.2023 e successivamente al 31.12.2024.

La concessionaria impugna la determina e le deliberazioni con cui il Comune ha preso atto dell’atto di indirizzo della Giunta, ha revocato le precedenti determinazioni di proroga e ha fissato la nuova scadenza. Deducendo violazione delle norme europee, eccesso di potere e carenza motivazionale, sostiene che l’estensione sarebbe conseguita a una procedura di evidenza pubblica e non a un automatismo, con conseguente illegittimità dell’intervento comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce la controversia con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso. Richiama un orientamento ormai consolidato, anche proprio della Sezione, secondo cui il diritto dell’Unione impone che l’affidamento delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Ne deriva l’incompatibilità delle disposizioni nazionali che prevedono la proroga automatica e la conseguente disapplicazione delle stesse da parte del giudice e dell’amministrazione, senza necessità di attendere l’intervento del legislatore.

La tesi della ricorrente — secondo cui l’illegittimità unionale riguarderebbe solo le proroghe recepite in via generalizzata e non l’estensione conseguita a una procedura informata ai principi di imparzialità e trasparenza — non persuade. La procedura invocata era stata attivata proprio per ottenere l’applicazione della proroga legale automatica, che il Comune aveva accordato. L’avviso pubblicato non conteneva alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti; la ricognizione dell’estensione al 2033 è avvenuta in modo generalizzato, con apposizione del timbro sul titolo. Manca dunque una selezione comparativa idonea a soddisfare il confronto competitivo richiesto dall’Unione.

Quanto alla art. 37 cod. nav., il Consiglio di Stato ha chiarito che tale disposizione non è più in grado di assicurare una procedura selettiva con adeguate garanzie, essendosi il titolo protratto ben oltre il termine massimo fissato per l’indizione delle gare. Neppure la normativa sopravvenuta giova alla ricorrente: il d.l. n. 131/2024, che ha differito il termine, fa salve le sole procedure selettive imparziali e trasparenti deliberate anteriormente, presupposto che nella specie difetta.

Il Collegio esclude poi la qualificazione dell’atto come revoca: il Comune si è limitato a ricondurre l’efficacia temporale del titolo a una durata compatibile con i principi di concorrenza, in doverosa attuazione del diritto europeo. Non erano pertanto necessari l’avviso di avvio del procedimento né alcun indennizzo. Il secondo e il terzo motivo risultano inammissibili, non essendosi svolta una vera selezione; il quarto è inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della questione. Il Tribunale auspica che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, eventualmente con una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *