Annullamento senza rinvio per motivazione carente e prevalenza assolutoria (Cass. pen. Sez. 5 n. 18222 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che riformi in senso radicale la decisione assolutoria di primo grado è gravata da un obbligo di motivazione rafforzata, che impone di delineare le linee portanti di un alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della pronuncia assolutoria, dando conto delle ragioni di incompletezza o incoerenza che giustificano la riforma. Non è sufficiente una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito e ritenuto inidoneo dal primo giudice, occorrendo una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. Ove manchi la motivazione rafforzata, l’annullamento della sentenza di condanna non determina l’applicazione della sopravvenuta prescrizione, prevalendo il giudizio assolutorio non adeguatamente confutato. La rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato comporta, invece, il rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Parma, aveva dichiarato la responsabilità degli imputati per i reati di truffa aggravata e falso, connessi all’erogazione di contributi comunali e regionali, condannandoli alla reclusione e alla confisca del profitto. La Corte territoriale aveva ribaltato l’esito assolutorio valorizzando alcuni elementi probatori, senza tuttavia confrontarsi compiutamente con le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado. Avverso la sentenza di condanna, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione rafforzata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i ricorsi, affermando il principio per cui la riforma in appello di una pronuncia assolutoria esige un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un’analisi approfondita della sentenza impugnata e su un confronto critico con il ragionamento probatorio del primo giudice. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui non è ammesso un “montaggio” di valutazioni dissonanti, essendo necessario un riesame del materiale probatorio che dia ragione delle difformi conclusioni.
Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta gravemente viziata. Essa si era limitata ad affermare in modo apodittico la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, omettendo di confrontarsi con gli elementi indiziari valorizzati dal primo giudice e con le dichiarazioni rese da un commercialista, che aveva affermato di aver curato la documentazione necessaria all’erogazione del contributo. La Corte ha altresì rilevato la mancata valutazione delle testimonianze raccolte dalla difesa e il mancato chiarimento delle ragioni per cui alla conversazione intercettata era stato attribuito un valore probatorio decisivo.
Quanto alla posizione di uno degli imputati, la Corte ha riscontrato una mancanza assoluta di motivazione, essendo la sentenza graficamente priva di qualunque argomentazione in ordine alla sua posizione, con conseguente nullità.
La Corte ha quindi affrontato il tema del rapporto tra l’annullamento per difetto di motivazione e la sopravvenuta prescrizione dei reati. Ha affermato che la declaratoria di prescrizione non prevale quando la sentenza di appello che ha condannato l’imputato in riforma dell’assoluzione viene annullata per carenza di motivazione rafforzata. In tal caso, l’esito assolutorio non può essere vanificato dalla causa estintiva, poiché l’innocenza dell’imputato è stata esclusa sulla base di un percorso argomentativo censurabile e non più emendabile.
Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di tre imputati, perché non hanno commesso il fatto. Per uno di essi, che aveva espressamente rinunciato alla prescrizione, è stato invece disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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