Riesame e restituzione dello smartphone: interesse all’impugnazione e spese processuali (Cass. pen. Sez. 1 n. 19051 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame avverso la convalida del sequestro probatorio di uno smartphone, la restituzione del bene all’avente diritto, senza che risulti l’avvenuta estrazione di una copia dei dati in esso contenuti, determina una sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, salvo che la parte alleghi elementi concreti e specifici, non generiche allegazioni, da cui dedurre la lesione di interessi primari conseguente all’indisponibilità delle informazioni. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, verificatasi dopo la proposizione del ricorso, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non configurandosi un’ipotesi di soccombenza.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Biella dichiarava inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un telefono cellulare. Il provvedimento ablativo era stato eseguito d’iniziativa della polizia giudiziaria e il bene era stato nel frattempo dissequestrato e restituito all’avente diritto.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione la richiedente, deducendo la carenza di motivazione del decreto di sequestro e la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione, derivante dalla circostanza che l’autorità giudiziaria, durante il periodo di sottoposizione al vincolo, avrebbe potuto compiere attività istruttorie e acquisire informazioni dal contenuto del dispositivo. Con memoria, la difesa censurava altresì la condanna al pagamento delle spese processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia, muovendo dal principio affermato dalle Sezioni Unite Andreucci, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o supporto informatico qualora ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati, sempre che sia dedotto un interesse concreto e attuale alla loro esclusiva disponibilità.

Tale principio, ha osservato la Corte, è stato successivamente esteso al sequestro di uno smartphone, dispositivo che per sua natura raccoglie informazioni personali e riservate. In questa prospettiva, è stato affermato che sussiste l’interesse al riesame anche in caso di restituzione del bene previa estrazione di copia forense, senza necessità di dimostrare la disponibilità esclusiva dei dati in esso contenuti. Al contempo, non sono mancate pronunce che, valorizzando il dictum delle Sezioni Unite, hanno ribadito la necessità di un interesse concreto, specifico e oggettivamente valutabile.

Nel caso di specie, tuttavia, dagli atti non emergeva che, nel corso del sequestro, fosse stata effettuata l’estrazione di una copia dei dati contenuti nello smartphone. La difesa non aveva allegato alcun elemento concreto e specifico dal quale dedurre l’avvenuta estrapolazione di informazioni rilevanti a fini investigativi, limitandosi a un generico riferimento a un’ipotetica apprensione di dati sensibili. Tale circostanza ha imposto di ritenere la carenza di interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La Corte ha invece accolto il motivo relativo alla condanna alle spese processuali. Richiamando il principio delle Sezioni Unite Marinaj, ha precisato che la nozione di “carenza di interesse sopraggiunta” si ricollega a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura e non configura un’ipotesi di soccombenza del ricorrente. Nel caso in esame, la condizione che ha fondato la pronuncia di carenza di interesse si è realizzata con il dissequestro e la restituzione del telefono in un momento successivo alla presentazione del ricorso, circostanza che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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