Continuazione tra associazione mafiosa e reato-fine solo su elementi specifici di programmazione (Cass. pen. Sez. I n. 19856 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine che, pur rientrando nel programma del sodalizio, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze contingenti e occasionali. La prova dell’unitarietà del disegno criminoso esige elementi specifici e concreti, tanto più rigorosi quanto maggiore è il lasso temporale tra l’adesione all’associazione e la commissione del reato-fine. La mancata contestazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa costituisce un dato storico rilevante ai fini della delimitazione del giudicato.

Il Fatto

Il condannato, soggetto con compiti operativi all’interno di un clan camorristico, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, commesso dal 2000 al 2015, e il reato di corruzione in atti giudiziari, commesso nel 2012 attraverso il versamento di somme a un cancelliere. La Corte d’assise d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza, ritenendo la corruzione legata a una contingenza estemporanea e non prevedibile al momento dell’ingresso nel sodalizio, anche in ragione della mancata contestazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento, condividendo il percorso argomentativo del giudice dell’esecuzione. Ha osservato che l’adesione al sodalizio, avvenuta nel 2000, non poteva considerarsi programmatoria di un reato di corruzione commesso dodici anni dopo, in assenza di elementi specifici che dimostrassero una pianificazione della fattispecie corruttiva al momento dell’ingresso nel gruppo.

La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nelle attività del sodalizio, non erano programmabili ab origine perché legati a eventi contingenti e occasionali (Sez. 5, n. 54509 del 2018). Ha tuttavia precisato che la continuazione può essere riconosciuta quando il reato-fine sia stato programmato al momento della determinazione a entrare nel sodalizio, senza che occorra la programmazione al momento della costituzione dello stesso (Sez. 1, n. 39858 del 2023).

Nel caso di specie, la natura contingente del delitto di cui all’art. 319-ter cod. pen., ricondotto alle vicende esecutive di una sentenza di condanna intervenuta a distanza di anni dall’adesione al clan, ha escluso l’emersione di quella unitarietà della spinta delinquenziale che sola giustifica l’applicazione dell’istituto. La Corte ha infine ritenuto non assimilabile la posizione del capo clan, condannato per analogo reato in continuazione con il delitto associativo, in ragione della diversità del ruolo associativo rivestito dai due soggetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 319-ter c.p.

Tutte le 11 sentenze sull'art. 319-ter c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *