Silenzio-inadempimento inammissibile per attività meramente materiale di cancellazione (TAR Lazio n. 7827 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone la sussistenza in capo all’Amministrazione di uno specifico obbligo di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto a incidere sulla posizione giuridica del richiedente. L’omissione di attività meramente materiali, che non costituiscono espressione di un potere pubblicistico, non è azionabile con il rimedio del silenzio, ma può trovare tutela avanti al giudice ordinario ovvero mediante il rimedio dell’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per l’attuazione delle sentenze del giudice penale passate in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un provvedimento di confisca di beni ex d.lgs. n. 159/2011, otteneva dalla Corte di Appello, all’esito di un complesso iter giudiziario, la revoca della misura e la cancellazione di tutte le annotazioni e trascrizioni relative ai beni non più vincolati.
Tuttavia, da una visura camerale effettuata nell’agosto del 2024, il ricorrente si avvedeva che risultava ancora in essere un’annotazione relativa alla confisca di una ditta individuale. Inviava quindi all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata tre istanze di cancellazione dell’annotazione, rimaste senza riscontro. Proponeva pertanto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, riassunto innanzi al TAR Lazio dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rappresentato alle parti, con ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto l’attività della quale il ricorrente lamentava l’inerzia avrebbe avuto carattere materiale e non sarebbe stata espressione di un potere pubblicistico.
Richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il TAR ha ricordato che il silenzio-inadempimento ricorre solo quando, a fronte di una formale richiesta di provvedimento, l’Amministrazione ometta di provvedere entro i termini, pur essendo gravata da un obbligo giuridico di esercitare una pubblica funzione e di attivare un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. La funzione del rimedio è quella di ottenere un provvedimento esplicito, con la conseguente esclusione delle ipotesi di attività meramente materiale e non provvedimentale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206; TAR Lazio, Sez. II, 22 aprile 2024, n. 7875).
Nel caso di specie, la cancellazione di un’annotazione dal Registro delle Imprese configura un’attività meramente materiale, non provvedimentale, non essendo espressione di alcun potere pubblicistico in capo all’Agenzia Nazionale. Ne consegue l’insussistenza dei presupposti per azionare il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Collegio ha infine escluso il rischio di una lesione della tutela giurisdizionale del ricorrente, rilevando come, oltre alle azioni esperibili avanti al giudice ordinario per ottenere la cancellazione di annotazioni non legittime, sul piano amministrativo sia comunque esperibile il rimedio dell’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice penale passate in giudicato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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