Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (TAR Lazio n. 6462 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento la mancata conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero nel termine complessivo di quattro mesi, risultante dalla combinazione dei commi 2 e 6 dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 (trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione, eventualmente seguiti dalla richiesta di integrazioni, e tre mesi per la decisione). Il decorso del termine senza richieste istruttorie e senza provvedimento conclusivo integra l’illegittima inerzia e impone all’Amministrazione di provvedere, con eventuale nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato sulla propria istanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione all’emanazione di un provvedimento espresso. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come sia necessaria e sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda, la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, essendo rimasta inevasa la domanda presentata nell’aprile 2025.
Quanto al termine applicabile, il Tribunale ha richiamato la disciplina del d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, il cui art. 16, comma 2, prevede che l’autorità accerti, entro trenta giorni dal ricevimento, la completezza della documentazione, richiedendo eventualmente le necessarie integrazioni; il comma 6 fissa invece in tre mesi il termine per il provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla documentazione completa. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi, ove l’Amministrazione abbia esercitato la facoltà di richiedere integrazioni: nella specie, l’assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria rendeva il termine di tre mesi ampiamente decorso, perfezionandosi l’illegittima fattispecie di silenzio inadempimento.
Alla stregua di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta — individuato nel Direttore generale della Direzione competente — per il caso di ulteriore inerzia, da esercitarsi entro i successivi 90 giorni. Nell’adozione del provvedimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (citate le sentenze nelle cause C-675/17, C-340/89, C-313/01 e C-298/14) e ai criteri fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le decisioni nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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