Cessazione del contendere payback: versamento del 25% estingue l’obbligazione (TAR Lazio n. 5267 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025 n. 118, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Conseguentemente, l’accertamento dell’avvenuto versamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché i presupposti atti ministeriali e l’accordo sancito in Conferenza Permanente nel 2019. Con motivi aggiunti ha altresì censurato il decreto provinciale del 2023 che ha rideterminato gli importi dovuti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di aver aderito alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25% degli importi, e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato il decreto ricognitivo delle ditte fornitrici che hanno pagato l’importo del payback in misura ridotta, e che la società ricorrente ha prodotto la ricevuta contabile del versamento effettuato. La Provincia resistente ha confermato l’avvenuto pagamento e non ha opposto alcuna eccezione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha quindi applicato la disposizione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che qualifica il versamento della quota del 25% come causa di assolvimento degli obblighi gravanti sulle aziende fornitrici e di estinzione dell’obbligazione per gli anni 2015-2018. La norma prevede che l’integrale versamento precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi.
Il Collegio ha ritenuto integrata la fattispecie legale della cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente provveduto al versamento e avendo la Provincia dichiarato di non avere nulla in contrario. La norma citata dispone espressamente che l’accertamento dell’avvenuto versamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
In accoglimento della richiesta, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, con spese integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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