Spese processuali e soccombenza virtuale nel ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 237 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse al ricorso determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Ai fini della regolazione delle spese il giudice amministrativo applica il criterio della soccombenza virtuale, esaminando le censure e le eccezioni per stabilire quale parte sarebbe risultata vittoriosa nel merito. Il criterio di commisurazione delle spese segue la soccombenza, anche quando la pronuncia abbia natura solo processuale. La declaratoria di improcedibilità non esime il Collegio dallo scrutinio delle doglianze, quando su di esse si fondi la domanda di condanna alle spese avanzata dal controinteressato.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato alla selezione per tre posti di operatore nel ruolo degli Operatori e Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con d.m. n. 550 del 15.11.2019, e sono stati dichiarati non idonei. Hanno impugnato il verbale della Commissione esaminatrice del 30.07.2020, le comunicazioni di inidoneità del 07.08.2020, il verbale del 01.07.2020 sui programmi e sui criteri di valutazione e il verbale del 09.09.2020 di dichiarazione di idoneità di due candidati, articolando sei motivi.
Il Ministero dell’Interno e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si sono costituiti eccependo la mancata intimazione di un controinteressato e chiedendo il rigetto nel merito. I controinteressati hanno resistito sollevando eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Con memorie del 5 e 9 marzo 2025 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse al ricorso; uno dei controinteressati ha chiesto la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità agli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. Poiché la parte resistente e i controinteressati hanno chiesto la condanna alle spese, il Tribunale ritiene necessario esaminare singole censure ed eccezioni per stabilire, secondo il criterio della soccombenza virtuale, l’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito.
Il primo motivo, sulla modifica dei programmi di scrittura e calcolo, è in parte generico e in parte infondato. La lex specialis ammetteva l’uso di programmi simili open source: i ricorrenti non contestano che LibreOffice Writer e Calc fossero analoghi a Word ed Excel, né che la scelta fosse autorizzata. Le censure sui criteri di valutazione e sulla difficoltà delle prove sono generiche, per difetto di parametri di riferimento che consentano il sindacato di adeguatezza; il criterio delle prove seconda e terza era la completezza delle operazioni, non l’assenza di errori di digitazione.
Il secondo motivo è infondato per le stesse ragioni: il bando consentiva l’ambiente open source, dunque i candidati erano in grado di prevedere l’uso di programmi simili. Il terzo motivo, sulla composizione della Commissione per l’appartenenza di un membro a un’organizzazione sindacale, è generico: l’art. 9 d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001 vietano la nomina dei rappresentanti sindacali, non la mera iscrizione, e la condizione ostativa non è provata.
Il quarto motivo cede all’eccezione di irrilevanza ex art. 21-octies legge n. 241/1990: la mancata sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi non integra un vizio di composizione, in difetto di prova dell’incompatibilità effettiva, trattandosi di mera violazione formale non invalidante. Le censure sui tempi della determinazione collegiale sono inconferenti perché prive di parametri comparativi. Il sesto motivo è infondato: le circostanze sulle postazioni scomode sono contestate e non provate.
Il quinto motivo è manifestamente inammissibile per carenza d’interesse: l’eventuale accoglimento travolgerebbe solo le prove della seconda sessione, senza incidere sul giudizio di inidoneità relativo alla prima sessione, svoltasi nel rispetto della segretezza delle tracce. Accertata l’infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi, il Collegio liquida le spese secondo soccombenza virtuale, condannando i ricorrenti in solido al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.