La riabilitazione non preclude la concessione della cittadinanza per fatti storici (TAR Lazio n. 5278 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa e postula una valutazione complessiva dell’integrazione del richiedente nella comunità nazionale. In tale valutazione l’Amministrazione può legittimamente considerare anche il fatto storico di un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a prescindere dagli esiti processuali e dalle vicende successive come l’estinzione del reato o la riabilitazione, perché rileva l’area della prevenzione e della pericolosità sociale. Ai sensi della regola del tempus regit actum, la legittimità del diniego va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
Il Fatto
Con decreto del 5 ottobre 2022, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2018 da uno straniero, rilevando a suo carico una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile nel 2018, per il reato di rissa di cui all’art. 588, comma 2, cod. pen..
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo l’illegittimità della valutazione per non avere l’Amministrazione considerato l’unicità del reato, l’intervenuta estinzione dello stesso per decorso del tempo, l’istanza di riabilitazione presentata e le condizioni di integrazione sociale. Ha inoltre eccepito il difetto di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’attribuzione dello status di cittadino costituisce un atto concessorio basato su un’enorme discrezionalità dell’Amministrazione nel vagliare il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale propri del cittadino.
La sentenza di patteggiamento, pur non costituendo un accertamento pieno di colpevolezza, conserva una valenza indiziaria della personalità del soggetto. La Corte ha precisato che le risultanze penali sono valutabili negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, poiché il comportamento non rileva ai fini sanzionatori, ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori della convivenza civile e sulla futura integrazione.
Quanto all’estinzione del reato e alla riabilitazione, il Collegio ha chiarito che la condotta delittuosa rimane valutabile come fatto storico e può ragionevolmente giustificare il diniego. In ogni caso, tali circostanze, oltre a non essere provate in atti, sarebbero intervenute successivamente all’emanazione del provvedimento e pertanto, in applicazione della regola del tempus regit actum, non avrebbero potuto influire sulla legittimità dello stesso.
Il TAR ha infine escluso il difetto di motivazione, ritenendo il provvedimento idoneo a evidenziare l’iter logico seguito dall’Amministrazione, e ha osservato che il ricorrente, pur invitato a presentare osservazioni in seguito al preavviso di rigetto, non aveva fornito alcun elemento ulteriore capace di giustificare una diversa decisione.
Nota della Redazione
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