Annullata demolizione per variante non sostanziale autorizzata (TAR Lazio n. 14730 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione adottata dal Comune è illegittima quando le opere eseguite risultino assistite da un titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità competente, ancorché in epoca successiva all’accertamento dell’abuso, laddove la relativa procedura di variante si sia conclusa con esito favorevole prima dell’adozione dell’ordine repressivo. L’esercizio del potere repressivo edilizio da parte del Comune è, inoltre, viziato da incompetenza quando la qualificazione delle modifiche progettuali di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, come variante non sostanziale o essenziale, sia riservata dalla legge alla Provincia o alla Città Metropolitana, unica autorità procedente. La valutazione dell’autorità competente, resa all’esito della conferenza di servizi, prevale sul parere negativo espresso dal Comune, il quale non è titolare di un potere decisionale finale, potendo solo partecipare al procedimento. L’ordine di sospensione dei lavori ha una limitata efficacia temporale di quarantacinque giorni e presuppone una sollecita definizione del procedimento, che non può risolversi nell’adozione di un provvedimento demolitorio quando l’autorità competente abbia già qualificato le opere come legittime.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Città Metropolitana per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, comunicava all’autorità competente una modifica progettuale qualificata come non sostanziale, consistente nella diversa collocazione di alcune componenti impiantistiche all’interno del medesimo lotto autorizzato. Nel corso del procedimento di approvazione, il Municipio esprimeva parere negativo, ritenendo le modifiche una variante essenziale, e adottava un provvedimento di sospensione dei lavori. Successivamente, la Città Metropolitana, con propria determinazione, confermava definitivamente la natura non sostanziale della variante, superando motivatamente il parere comunale. Ciò nonostante, il Municipio adottava un’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate, avverso cui la società proponeva ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, rilevando che l’ordine di demolizione risultava adottato quando il procedimento relativo alla variante si era già concluso con esito favorevole alla società, sicché le opere oggetto di contestazione trovavano copertura nel titolo rilasciato dall’autorità competente. In particolare, i giudici hanno sottolineato che la Città Metropolitana è l’autorità amministrativa delegata al rilascio dell’Autorizzazione Unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e che le altre amministrazioni, pur legittimate a partecipare alla conferenza di servizi, non sono titolari di un potere decisionale finale.

La sentenza evidenzia come la determinazione conclusiva della Città Metropolitana non abbia attribuito ex post una diversa qualificazione all’intervento, ma si sia limitata a confermare l’inquadramento già emerso in istruttoria, laddove la variante era stata costantemente considerata come non sostanziale. Il parere negativo del Municipio era stato, inoltre, puntualmente esaminato e motivatamente superato nell’ambito del procedimento autorizzatorio, con la conseguenza che il Comune, disponendo la demolizione, ha esercitato un potere repressivo non contemplato dall’ordinamento nella specifica materia degli impianti FER.

Il Collegio ha, altresì, valorizzato la circostanza che l’ingiunzione di demolizione non fosse stata adottata nell’immediatezza degli accertamenti, ma solo dopo diversi mesi e quando era già intervenuta la determinazione favorevole della Città Metropolitana. Tale elemento ha assunto rilievo alla luce della limitata efficacia temporale dell’ordine di sospensione dei lavori (quarantacinque giorni), prevista dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che presuppone una sollecita definizione delle verifiche demandate all’amministrazione procedente.

Conseguentemente, l’atto impugnato è stato ritenuto viziato sia per l’insussistenza dei presupposti sostanziali dell’intervento repressivo, sia per incompetenza del Municipio. La domanda risarcitoria è stata, invece, respinta perché proposta in termini generici e meramente assertivi, senza alcuna specifica allegazione in ordine ai danni subiti, né elementi probatori idonei a dimostrarne l’esistenza e la riconducibilità causale ai provvedimenti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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