Revoca nulla osta per inadempienze datoriale e tutela lavoratore (TAR Liguria n. 695 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disposta ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, T.U.I., non può essere legittimamente adottata senza garantire al lavoratore il rispetto delle guarentigie procedimentali, ivi inclusa la comunicazione del preavviso di revoca. Le irregolarità commesse dal datore di lavoro nella domanda di ingresso non sono imputabili al lavoratore e non possono pregiudicarne la posizione, salvo che non risultino di gravità tale da giustificare il provvedimento ablativo. La regolarizzazione sopravvenuta della posizione del ricorrente, mediante rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia nel 2024 sulla base del nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi dell’art. 22, comma 5, T.U.I., che prevede l’inversione procedimentale con riserva di verifiche amministrative successive. Assunto come operaio, aveva prestato regolare attività lavorativa fino al licenziamento comunicato nel maggio 2025 a causa della revoca del nulla osta, disposta dalla Prefettura per alcune inadempienze del datore di lavoro, a lui non imputabili. Il provvedimento di revoca era stato comunicato soltanto al datore di lavoro, che aveva omesso di informare tempestivamente il dipendente, il quale ne aveva appreso l’esistenza solo con la lettera di licenziamento e successivo accesso agli atti. Il lavoratore impugnava pertanto la revoca, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, la violazione degli artt. 22 e 24 T.U.I. e dell’art. 8 CEDU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 20.11.2025 e, successivamente, l’Accordo di integrazione, con conseguente assunzione a tempo indeterminato presso altra azienda. Tale regolarizzazione, non essendo intervenuta in ottemperanza a una pronuncia cautelare e non avendo carattere meramente interinale, ha valenza sostanziale e determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La declaratoria di cessazione della materia del contendere si impone pertanto, pur se il ricorso, ad abundantiam, sarebbe comunque fondato. Il primo motivo è fondato, essendo stata preclusa la partecipazione procedimentale del lavoratore, destinatario sostanziale del provvedimento di revoca, cui non era stato comunicato il preavviso. Anche il secondo e il terzo motivo meritano accoglimento: nel caso di specie, le irregolarità emerse sulla domanda di ingresso erano suscettibili di regolarizzazione e non apparivano di gravità tale da giustificare la revoca del nulla osta, che ha determinato una situazione di irregolarità per ragioni non imputabili al lavoratore. Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, disponendo che l’Amministrazione provveda agli eventuali atti necessari per la definizione del procedimento di regolare ingresso, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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