Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 358 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile con la pronuncia richiesta. La generica e immotivata dichiarazione, resa in udienza dal procuratore della parte, di avere ancora interesse alla decisione della causa non è idonea a dimostrare la persistenza della procedibilità del ricorso. In materia di rinnovo del permesso di soggiorno l’eventuale accoglimento non assicura un soddisfacimento diretto e immediato, essendo necessario un riesercizio motivato del potere discrezionale dell’Amministrazione sulla base di dati e accertamenti attuali. Il comportamento processuale della parte, valutabile ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., può fondare argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto gerarchico con cui il Prefetto ha confermato il diniego opposto dal Questore alla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’Amministrazione aveva rilevato che il titolo era già stato concesso per il medesimo motivo e che lo straniero non aveva dimostrato la titolarità di un rapporto di lavoro né un reddito pari almeno al valore dell’assegno sociale richiamato dall’art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo la rinnovabilità del titolo, e ha valorizzato un tirocinio formativo presso il Comune, con un’entrata mensile documentata. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale motivata sulla carenza del fumus boni juris, non appellata. La causa è stata poi iscritta nel ruolo aggiunto per verificare la persistenza dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione di rito, rilevata d’ufficio e preannunciata alle parti con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.: la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Il giudice ricostruisce la funzione del ruolo aggiunto, finalizzato allo smaltimento delle cause più risalenti e alla verifica dell’attualità dell’interesse, e richiama il dovere di leale collaborazione tra parti e giudice sancito dall’art. 2 c.p.a..
Secondo il Tribunale, in tale contesto era onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a dimostrare un’utilità attuale e concreta. La dichiarazione resa a verbale — “dichiara di avere ancora interesse alla decisione della causa” — non soddisfa questa esigenza e non supera la deduzione che sia più probabile la cessazione dell’interesse.
Depongono in tal senso l’assenza di qualsiasi deposito successivo alla fase cautelare, la natura degli atti impugnati, destinati a effetti temporanei e rapidamente superati, il giudicato cautelare sfavorevole non appellato e l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025, secondo cui l’interesse deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente il riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme.
La peculiarità della materia rafforza la conclusione. Il giudice osserva che l’interesse pretensivo al rinnovo del titolo non troverebbe in nessun caso soddisfacimento diretto e immediato, essendo comunque necessario un riesercizio del potere discrezionale su dati attuali, senza possibilità di attribuzione “ora per allora” del bene della vita. La parte avrebbe dovuto indicare l’attuale sussistenza dei requisiti soggettivi e presupposti oggettivi, tanto più ove si accolga l’orientamento di Cons. Stato, sez. III, n. 5498 del 2023, che impone la rivalutazione della domanda alla luce della nuova documentazione.
Il ricorrente nulla ha prodotto e non ha dato conto della propria condizione a distanza di quasi otto anni dalla scadenza del titolo. Il Tribunale desume quindi argomenti di prova dal comportamento processuale e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, compensando integralmente le spese.
Nota della Redazione
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