Carta docente ai precari con ottemperanza e astreinte per il ritardo (TAR Liguria n. 428 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è strumento idoneo per conseguire l’esecuzione del giudicato che abbia riconosciuto al docente non di ruolo il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’Amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo è tenuta a ottemperare nel termine fissato dal giudice. La nomina del commissario ad acta e l’irrogazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. conseguono al perdurare dell’inerzia e operano anche quando l’attività dovuta implichi un adempimento ulteriore rispetto al semplice versamento di somme.

Il Fatto

Una docente con contratti a tempo determinato, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero al rilascio della predetta carta e al pagamento di € 2.500,00, aveva notificato la sentenza all’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premesso che la pronunzia ottemperanda è passata in giudicato e che il Ministero, pur costituitosi, non aveva assolto all’onere della prova circa l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo, come richiesto dall’art. 2697 cod. civ.. Sul presupposto della fondatezza dell’actio iudicati, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di completare gli atti giuridici e materiali necessari, rilasciando la carta del docente e accreditando la somma, nel termine di sessanta giorni.

Per il caso di perdurante inottemperanza, il giudice ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva nel termine di trenta giorni. Il Collegio ha accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Quanto alla decorrenza della penalità, il Tribunale ha individuato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ritenendo necessaria un’attività aggiuntiva rispetto al mero versamento di denaro, consistente nell’emissione della carta elettronica intestata alla docente. Ha inoltre precisato il dies ad quem nel giorno dell’adempimento o, in mancanza, in quello dell’insediamento del commissario ad acta.

La condanna alle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione forfettaria e distrazione in favore del difensore antistatario, in considerazione della natura seriale della controversia e della riconosciuta assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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