Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Sicilia n. 875 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario. Il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono i requisiti dell’azione esecutiva. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta, che può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, essendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Tale soluzione applica per analogia la disciplina dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La parte ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando l’amministrazione al pagamento di una somma complessiva mediante emissione di buoni elettronici di spesa.

Il titolo, notificato in forma esecutiva e divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è stato eseguito. Di qui il ricorso per ottemperanza, proposto anche dal difensore dichiaratosi antistatario per la parte relativa alle spese di lite del giudizio di cognizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione esecutiva. Dalla documentazione in atti risulta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il giudice ha cura di precisare che l’esecuzione riguarda sia la pretesa della parte sia quella del difensore distrattario delle spese del giudizio di cognizione.

In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva un commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni, individuato nel Responsabile della competente Direzione Generale del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio. Il Collegio esclude il compenso, applicando per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando espressamente diverse pronunce di merito conformi.

Il TAR precisa altresì che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Sulle spese, il Collegio applica la soccombenza e liquida l’importo in favore della parte ricorrente, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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