Violazione dell’ordine del superiore e sanzione disciplinare al Vigile del Fuoco (TAR Emilia-Romagna n. 781 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente è tenuto a eseguire l’ordine impartito dal superiore gerarchico, a prescindere dalla sussistenza di ragioni personali, anche plausibili, che possano giustificare il proprio comportamento. La proporzionalità della sanzione disciplinare può essere desunta anche da precedenti disciplinari risalenti oltre il biennio richiesto per la recidiva, ove questi denotino la persistenza in comportamenti intenzionalmente violativi dei doveri del pubblico impiego. La valutazione del pregresso per la comminazione di una nuova sanzione non integra un bis in idem, essendo elemento costitutivo della recidiva.

Il Fatto

Un Vigile del Fuoco Esperto aveva subito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro mesi, per aver reagito alla contestazione del superiore circa l’improprio utilizzo dell’aula didattica per scopi personali durante il turno di servizio. Il dipendente, che sosteneva di essere vessato e di voler documentare gli accadimenti, aveva tentato di filmare l’intervento del superiore, ma il telefono era caduto a terra danneggiandosi. A fronte del provvedimento sanzionatorio, il ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale deducendo travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e difetto di corrispondenza tra contestazione e sanzione, evidenziando anche la natura temporanea e concordata della permanenza in aula.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva fornito alcun principio di prova atto a dimostrare uno svolgimento dei fatti diverso da quello descritto nel provvedimento. Il Collegio ha precisato che la contestazione attiene alla violazione dell’ordine impartito dal superiore, che avrebbe dovuto essere eseguito a prescindere dall’eventuale sussistenza di una ragione personale per permanere nella sala didattica. Tale obbligo risulta rafforzato dalla circostanza che il dipendente non si trovava nell’aula per ragioni di servizio e che erano già state elevate numerose contestazioni disciplinari.

Quanto alla proporzionalità della sanzione, il Tribunale ha richiamato la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato i numerosi precedenti disciplinari, ancorché alcuni risalenti oltre il biennio e quindi non configuranti la recidiva in senso tecnico, quale indice della persistenza in comportamenti disciplinarmente rilevanti. La sospensione per quattro mesi è stata ritenuta conforme all’art. 12, comma 4, lettera a), del CCNL di categoria del 2004, considerato che nel biennio precedente era stata irrogata una sanzione della medesima natura per comportamenti analoghi, ossia l’aggressione al superiore gerarchico durante l’orario di servizio.

Il Collegio ha escluso un doppio sanzionamento, osservando che la valutazione del pregresso è in re ipsa nel concetto di recidiva. Ha inoltre ritenuto corretta la riconduzione della condotta alla violazione dell’art. 36, commi 1 e 3, lettere a), f) ed l), del CCNL, essendo il comportamento contrario al dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di osservare le disposizioni impartite dall’Amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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