Cessazione della materia del contendere per pagamento della Carta Docente (TAR Emilia-Romagna n. 611 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nei giudizi di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione dimostri di aver integralmente soddisfatto il diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire. La sopravvenuta esecuzione del giudicato, ancorché intervenuta dopo la proposizione del ricorso e dedotta con memoria tardiva, priva il giudizio di ogni residua utilità. Nei giudizi di ottemperanza la soccombenza virtuale dell’Amministrazione rimasta inadempiente fino alla proposizione del ricorso giustifica la condanna alla rifusione delle spese, ancorché la lite si definisca con una declaratoria di cessazione. La pluralità di ricorsi separati proposti per l’ottemperanza della medesima sentenza collettiva non esclude la liquidazione unitaria delle spese, secondo l’orientamento della Sezione, quando la moltiplicazione dei giudizi sia imputabile alla condotta del difensore.

Il Fatto

Cinque docenti, ciascuno con separato ricorso, hanno adito il TAR Emilia-Romagna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una pluralità di docenti il diritto a percepire la Carta Docente per diverse annualità. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si è costituito in nessuno dei giudizi.

In prossimità dell’udienza camerale, il difensore delle parti ricorrenti ha depositato memorie con le quali ha dichiarato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento del bonus per gli anni indicati nei ricorsi, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione dei cinque ricorsi, ravvisando evidenti ragioni di connessione oggettiva, trattandosi dell’ottemperanza della medesima sentenza. Ha quindi preso atto della sopravvenienza del pagamento, dichiarando per tutti i ricorsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il TAR ha affermato che esse seguono la soccombenza, in conformità all’orientamento della Sezione richiamato dalla sentenza n. 258/2026. La condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate complessivamente in misura unitaria per tutti i giudizi riuniti, si giustifica perché la soccombenza è determinata dalla proposizione dei ricorsi, resa necessaria dall’inadempimento del Ministero. La liquidazione unitaria tiene conto della circostanza che il difensore ha determinato una moltiplicazione di giudizi per ottemperare alla medesima sentenza, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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