Illegittima la perimetrazione provvisoria del Parco che recepisce errore cartografico (TAR Lazio n. 4523 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale di perimetrazione e zonazione provvisoria di un’area naturale protetta, adottato ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991, è illegittimo per difetto di istruttoria qualora recepisca una cartografia elaborata dall’istituto tecnico di supporto che non risulti aggiornata alle osservazioni e alle proposte condivise con gli enti locali all’esito delle riunioni istruttorie. L’Amministrazione, nell’adozione del provvedimento, deve valutare puntualmente gli esiti del confronto partecipativo e non può limitarsi a recepire acriticamente un elaborato tecnico palesemente errato. La circostanza che la fase istruttoria sia ancora aperta e che siano possibili future modifiche alla perimetrazione non esclude l’illegittimità dell’atto già adottato, che va annullato nella parte in cui include il territorio del Comune interessato, fermo il potere di rideterminazione dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Comune di Castello del Matese ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025, recante la perimetrazione e zonazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, nella sola parte in cui includeva alcune aree di interesse comunale. Il Comune aveva formulato osservazioni e proposte di modifica della zonizzazione con nota del 7 aprile 2025, successivamente accolte da ISPRA all’esito della riunione del 9 e 10 aprile 2025. Nel decreto impugnato, tuttavia, la cartografia allegata non recepiva tali modifiche, risultando non aggiornata e determinando una zonizzazione difforme da quella concordata. Il ricorso, affidato a plurimi motivi concernenti la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, chiedeva l’annullamento del provvedimento in parte qua.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto escluso la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco, atteso che l’annullamento richiesto era circoscritto a una porzione del territorio e non avrebbe travolto l’atto di nomina del Comitato stesso. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure concernenti il difetto di istruttoria, aventi natura assorbente rispetto alle altre doglianze.
Dalle acquisizioni processuali è emerso che la cartografia trasmessa da ISPRA al Ministero all’esito della riunione del 9 e 10 aprile 2025 non era stata aggiornata rispetto alle osservazioni formulate dal Comune ricorrente nella nota del 7 aprile 2025. Il verbale della riunione attestava l’approvazione di gran parte delle modifiche proposte dall’ente locale, ma la cartografia inviata al Ministero non le riportava, sicché il decreto impugnato aveva recepito gli errori contenuti nell’elaborato tecnico e aveva proceduto a una zonizzazione non corrispondente a quella concordata.
La circostanza è rimasta incontestata: la difesa del Ministero non solo non l’ha negata, ma ha affermato che la fase istruttoria era ancora aperta e che ulteriori modifiche alla perimetrazione sarebbero state possibili. Tale considerazione, rileva il Collegio, non vale a sanare l’illegittimità del provvedimento già adottato su base istruttoria errata. Il provvedimento impugnato è stato pertanto ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria, con conseguente accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione e annullamento del decreto ministeriale esclusivamente nella parte in cui include il territorio del Comune di Castello del Matese nella perimetrazione provvisoria, fermo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sul punto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità in fatto della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.