Dimissioni volontarie del giudice onorario: esclusa la riammissione in servizio (TAR Lazio n. 4141 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dimissioni volontarie rassegnate da un magistrato onorario, una volta accettate dall’Amministrazione, sono definitive e non più revocabili. La cessazione del rapporto di servizio onorario conseguente a tali dimissioni non è riconducibile a un’ipotesi di errore giudiziario, neppure quando le dimissioni siano state presentate in un contesto di pressione psicologica legato a un procedimento penale conclusosi con assoluzione piena. Non sussiste, inoltre, un diritto del giudice onorario alla riammissione in servizio, poiché la normativa che disciplina i magistrati professionali non è estendibile tout court ai magistrati onorari, in ragione della natura onoraria e temporanea del rapporto che li lega all’Amministrazione della giustizia.
Il Fatto
Il ricorrente, che aveva svolto funzioni di giudice di pace sino al 2021, presentò dimissioni volontarie dall’incarico nel giugno di quell’anno, successivamente accettate dal CSM e dal Ministro della giustizia. Nel 2025, dopo essere stato assolto con formula piena dai reati per i quali era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, presentò istanza al CSM e al Ministero per ottenere la revoca in autotutela della delibera di presa d’atto delle dimissioni e la reintegrazione nella carica. Il CSM deliberò il non luogo a provvedere, ritenendo che l’istituto della riammissione in servizio non fosse previsto per i magistrati onorari. Il provvedimento è stato impugnato dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, rilevando in primo luogo come la cessazione delle funzioni onorarie fosse dipesa esclusivamente dalle dimissioni volontarie del ricorrente, e non da una decisione del CSM legata alla pendenza del procedimento penale. Il collegio ha escluso la rilevanza della dedotta situazione di disagio psicologico, trattandosi di affermazione priva di riscontro probatorio e, comunque, attinente ai motivi delle dimissioni, come tali irrilevanti. Gli esiti positivi del giudizio penale non possono, quindi, incidere sulla cessazione del rapporto di servizio onorario.
La Corte ha poi escluso che possa configurarsi un diritto alla riammissione in servizio tramite un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003, che estenda ai magistrati onorari le garanzie previste per i giudici professionali. Richiamando la giurisprudenza europea (causa C-658/18) e interna, il TAR ha evidenziato l’ineliminabile differenza ontologica tra il magistrato onorario e quello professionale, fondata su diversi indici: l’assenza di concorso pubblico, la natura non esclusiva dell’incarico, la limitata complessità degli affari, il differente regime di valutazione della professionalità e il carattere temporaneo del rapporto.
La pronuncia ha richiamato le sentenze della Corte Costituzionale nn. 267/2020 e 41/2021 e della Cassazione nn. 1397/2022 e 10080/2023, che hanno escluso l’equiparazione delle due categorie di magistrati. Alla luce di tali principi, il collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, non ravvisando alcuna disparità di trattamento ingiustificata.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non trattandosi di un procedimento a istanza di parte conclusosi con un provvedimento di rigetto. Ha inoltre precisato che l’audizione del ricorrente non era prevista da alcuna disposizione normativa. La peculiarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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