Silenzio della PA e giurisdizione: il rito presuppone l’interesse legittimo (TAR Sicilia n. 1271 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non costituisce un rimedio generale e indipendente dalla sussistenza della giurisdizione amministrativa: essa presuppone, e non fonda, la giurisdizione del giudice amministrativo. Il rito è pertanto esperibile solo quando la situazione giuridica azionata abbia consistenza di interesse legittimo, cioè quando l’inerzia riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa su una posizione di interesse legittimo. Ove invece l’amministrazione sia tenuta a un’attività vincolata e la pretesa abbia natura di diritto soggettivo, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, potendo la domanda essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Con deliberazione del direttore generale, l’azienda ospedaliera aveva avviato i corsi interni di riqualificazione in operatore socio-sanitario per un contingente di personale dipendente con qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, in attuazione dei decreti assessoriali regionali che avevano istituito e disciplinato tali percorsi formativi. Successivamente l’azienda approvava la graduatoria dei dipendenti ammessi a partecipare ai corsi.
Collocatisi utilmente in graduatoria, i lavoratori chiedevano all’azienda di attivare i corsi. Non ricevendo alcun riscontro, proponevano ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a dare avvio ai percorsi, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. L’azienda si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e deducendo l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’amministrazione e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il percorso argomentativo muove da un orientamento consolidato, richiamato in citazione: l’azione avverso il silenzio non è un rimedio di carattere generale, esperibile in ogni ipotesi di inerzia pubblica, ma un istituto correlato all’esercizio di potestà pubblicistiche in ambito discrezionale.
Il Tribunale sottolinea che l’art. 117 c.p.a. non attribuisce al giudice amministrativo un potere di cognizione svincolato dalla natura della posizione sostanziale. L’interesse legittimo rappresenta il presupposto e non l’effetto dell’azione: se manca, il rito non è esperibile e il giudice amministrativo non può pronunciarsi. A sostegno richiama TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/2021, Cass. SS.UU. Civili n. 29178/2020, TAR Napoli n. 5675 del 9 settembre 2022 e TAR Napoli n. 6607 del 26 ottobre 2022.
Applicando tale principio alla fattispecie, il Collegio rileva che l’inerzia riguarda l’avvio dei corsi di riqualificazione OSS. Si tratta di una determinazione che non costituisce esplicazione di discrezionalità: i decreti assessoriali imponevano all’azienda di attivare i corsi, come la stessa aveva riconosciuto nel proprio verbale di deliberazione. La pretesa dei ricorrenti non integra quindi una posizione di interesse legittimo.
Esclusa l’ipotesi di giurisdizione esclusiva, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Nota della Redazione
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