Ottemperanza alla sentenza di condanna al beneficio della carta docente (TAR Campania n. 5101 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile allorché la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’ordine di esecuzione del titolo azionato deve escludere la parte relativa alle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario, il quale, non avendo proposto ricorso in ottemperanza, resta titolare di un autonomo credito distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. In caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione soccombente, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il Commissario ad acta, determinandone il compenso e ponendolo a carico dell’amministrazione inadempiente. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza e comprende gli onorari degli atti successivi alla sentenza, ad eccezione delle spese di registrazione del titolo.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato in cinque anni scolastici consecutivi. Il giudice del lavoro aveva inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite. Rimasta inadempiente l’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm. per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
In primo luogo, il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione. L’amministrazione resistente non aveva infatti fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al dispositivo del titolo.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, escludendo tuttavia la parte del dispositivo riferita alle spese di lite. Tale esclusione deriva dalla circostanza che il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione del proprio assistito, non aveva proposto il ricorso per l’ottemperanza, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento all’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della struttura, determinando il compenso in € 500,00, comprensivo di ogni onere e spesa, a carico del Ministero. Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, della perdurante inerzia dell’amministrazione.
Da ultimo, il TAR ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta. Le spese comprendono quanto dovuto per gli atti successivi alla sentenza e funzionali all’introduzione del giudizio, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo esecutivo.
Nota della Redazione
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