Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: obbligo conformativo e penalità di mora (TAR Campania n. 4893 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum, facendo conseguire al privato l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia ottemperato, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine, nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o a quello del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, l’importo di € 500 per ciascuna annualità, oltre interessi. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata l’11.03.2024 ai fini dell’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a dare esecuzione al giudicato, il cui contenuto consiste nel far conseguire concretamente al privato l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Nel caso di specie, la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; non risultava inoltre che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al dictum giudiziale.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, nominando fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, su istanza del ricorrente, avrebbe assicurato l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha accolta nei limiti degli interessi legali sull’intero importo risultante dal giudicato, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo dell’Amministrazione ovvero quello dell’adempimento da parte del commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, come precisato da Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 600,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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