L’inerzia accertata trasferisce la competenza al potere sostitutivo (TAR Sicilia n. 3295 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il termine di conclusione del procedimento sia decorso inutilmente, l’ordine ordinario delle competenze è sostituito da quello straordinario delineato dai commi 9 e 10 dell’art. 2 della L.R. Sicilia n. 7/2019: il potere sostitutivo spetta al dirigente apicale o al funzionario di più elevato livello, individuato e pubblicato sul sito istituzionale. L’accertamento formale dell’inerzia da parte del titolare del potere sostitutivo fa scattare tale assetto e preclude all’ufficio originario di riprendere la pratica e di definirla. Il provvedimento adottato dal responsabile dell’area in luogo del soggetto competente è pertanto viziato di incompetenza. Tale vizio è assorbente e impedisce al giudice di esaminare le ulteriori censure, perché ciò comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati dall’organo competente. L’eventuale astensione del titolare del potere sostitutivo per conflitto di interessi non retrocede l’assetto delle competenze, ma impone la sua rideterminazione in capo al soggetto individuato secondo l’organigramma dell’ente.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno confinante, chiede al Comune l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2018 in favore di terzi, deducendo una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati allegati alle istanze di sanatoria. L’amministrazione rigetta l’istanza con provvedimento del 27/12/2019, adottato dal responsabile dell’area tecnica.

Il ricorrente impugna il rigetto e le note istruttorie che lo precedono. Si costituiscono solo i controinteressati, che eccepiscono la tardività del ricorso, per mancata impugnazione del titolo in sanatoria, e la carenza di interesse, per essere l’istanza di autotutela proposta oltre il termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, osserva che non è giustiziabile il silenzio serbato su una richiesta di autotutela, ma nel caso concreto esiste un atto espresso di rigetto, pienamente impugnabile nel termine decorrente dalla sua conoscenza ai sensi degli artt. 29 e 41 cod. proc. amm. Quanto all’interesse, rileva che la dedotta falsa rappresentazione attiene al merito e non alla possibilità di proporre la domanda; è sufficiente, a fondare l’interesse, la deroga ai termini decadenziali prevista dal secondo comma dell’art. 21-nonies per i provvedimenti conseguiti su false rappresentazioni, unitamente alla prospettazione del mendacio.

Nel merito il Collegio concentra la decisione sul primo motivo, che denuncia incompetenza. Il responsabile dell’area tecnica non aveva concluso il procedimento nel termine: si è così verificata quella condizione risolutiva che, in base ai commi 9 e 10 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2019, attiva il potere sostitutivo. L’assetto straordinario delle competenze, pubblicato sul sito istituzionale, consente all’interessato di rivolgersi al soggetto investito del potere sostitutivo, il quale conclude il procedimento. La soluzione è coerente con l’art. 97, terzo comma, Cost., che demanda alla legge l’organizzazione degli uffici e la determinazione delle sfere di competenza.

Il Segretario Generale del Comune ha accertato l’inerzia con atto del 13/12/2024, affidando al responsabile dell’area la sola istruttoria e riservando a sé la decisione finale in virtù dei poteri avocatori. La successiva astensione del Segretario per conflitto di interessi ex art. 6 della L.R. n. 7/2019 non fa retrocedere le lancette dell’orologio: il Sindaco avrebbe dovuto agire nell’esercizio del potere sostitutivo oppure individuare il soggetto competente secondo l’organigramma. Il recupero della competenza ordinaria da parte del responsabile dell’area, con l’adozione del provvedimento impugnato, viola quindi l’ordine straordinario delle competenze e integra il dedotto vizio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la censura di incompetenza è assorbente e preclude l’esame delle altre, essendo impedito al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall’organo competente (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015). Non persuade la tesi dei controinteressati, che negano il presupposto dell’inerzia: questo è stato accertato con atto formale, avverso il quale avrebbero dovuto proporsi con ricorso incidentale. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di rigetto annullato, quale unico atto lesivo.

Sulle spese del verificatore il Collegio ridetermina il compenso in base alle 205 vacazioni indicate nella tabella, al parametro di 14,68 euro per vacazione ex art. 50 del d.P.R. n. 115/2002, e riconosce una maggiorazione del 20%, applicando con prudenza l’art. 52 stesso d.P.R. in ragione del diritto di accesso alla giustizia ex art. 24 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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