Il difensore distrattario è l’unico legittimato all’ottemperanza delle spese (TAR Lombardia n. 480 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice accerta l’inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l’amministrazione non abbia effettuato versamenti neppure parziali. La nomina del commissario ad acta opera per il caso di ulteriore inottemperanza, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Civile di Milano, Sez. Lavoro, il Ministero resistente è stato condannato ad attribuire al ricorrente il beneficio economico della carta docenti per tre anni scolastici, con importo annuo di € 500,00. La stessa sentenza ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al fine di conseguire il rilascio del beneficio. Il difensore ha agito anche in proprio, quale procuratore antistatario, per ottenere il pagamento delle spese. I due ricorsi sono stati riuniti per l’identità del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda la legittimazione attiva del difensore a coltivare l’azione in proprio. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, per effetto della distrazione ex art. 93 c.p.c., il rapporto fra difensore e parte soccombente si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente e procuratore, entro i limiti della somma liquidata dal giudice.
Da ciò deriva che solo il difensore distrattario è legittimato a intraprendere l’esecuzione della parte del provvedimento che dispone il pagamento delle spese in suo favore. La Corte richiama in proposito Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e altre pronunce di merito amministrativo.
Nel merito, il Collegio rileva che rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente anche in proprio dal difensore, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Il credito non è contestato nell’an e nel quantum. I ricorsi sono pertanto fondati e va dichiarata l’inottemperanza.
Il Tribunale assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, con facoltà di delega, e con ulteriore termine di sessanta giorni per dare corso al pagamento. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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