Previdenza complementare per i dipendenti pubblici: carenza di legittimazione ad agire del singolo (TAR Abruzzo n. 390 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di previdenza complementare per il personale del pubblico impiego, la disciplina è integralmente rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione sindacale, con conseguente sottrazione della materia alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti. Il singolo lavoratore non è titolare di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e alla conclusione dei relativi procedimenti, ma soltanto di un interesse indiretto e riflesso, in quanto potenziale destinatario delle misure da adottarsi all’esito della concertazione. Ne deriva il difetto di legittimazione ad agire del dipendente che richieda il risarcimento dei danni per la mancata attivazione della previdenza integrativa, non sussistendo alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni, né alcuna posizione immediatamente tutelabile in giudizio.
Il Fatto
Molteplici dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, in servizio nella circoscrizione territoriale del TAR Abruzzo, hanno proposto ricorso chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a causa della mancata attivazione della previdenza integrativa, prevista dall’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e dal D.Lgs. n. 195/1995, a seguito dell’introduzione del sistema contributivo operata dalla c.d. Riforma Dini (legge n. 335/1995). La domanda era rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Amministrazione, mentre l’INPS non si era costituito in giudizio. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione attiva dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha giudicato fondata l’eccezione di inammissibilità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la materia della previdenza complementare è attribuita alla contrattazione collettiva e, pertanto, sottratta alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti. La norma invocata affida alle procedure di negoziazione e concertazione la definizione della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme pensionistiche complementari, senza conferire al singolo lavoratore alcuna posizione giuridica direttamente tutelabile.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata dal Tribunale, ha chiarito che i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo della concertazione, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego. L’interesse all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli organismi esponenziali di interessi collettivi.
Quanto specificamente alla domanda risarcitoria, il Collegio ha evidenziato come le Amministrazioni non abbiano alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia e non essendo previsti termini per l’attuazione della previdenza complementare. L’intera disciplina resta rimessa all’attività negoziale e, pertanto, non può configurarsi alcun ritardo imputabile all’Amministrazione, né sussiste una posizione immediatamente tutelabile del singolo dipendente.
La pronuncia ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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